Ordinanza n. 3654/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza avente ad oggetto “confisca ex art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 e s.m.i., a carico di -OMISSIS-”, emessa in data 20.5.2026, con cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha disposto lo sgombero dell’immobile sito in -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero dell'immobile adottata nell'ambito della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza con cui l'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha disposto lo sgombero di un immobile confiscato. A sostegno della domanda cautelare è stata valorizzata la pendenza di un giudizio avverso la confisca e la fissazione, presso la Corte d'appello competente, di un'udienza camerale per la trattazione di un incidente di esecuzione. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti contro l'ordinanza di sgombero.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare. Ha ritenuto che la mera pendenza del giudizio contro la confisca non impedisca lo sgombero, in assenza di provvedimenti interinali idonei a paralizzare gli effetti della confisca, e che neppure la fissazione dell'udienza per l'incidente di esecuzione costituisca un motivo sufficiente per sospendere l'atto. Richiamando l'orientamento consolidato, ha affermato che l'Agenzia dispone di un potere-dovere di ordinare lo sgombero del bene confiscato, distinto dal successivo potere discrezionale di destinazione del bene a finalità sociali; l'ordinanza di sgombero è atto vincolato e dovuto, conseguente alla confisca definitiva, dalla quale deriva il trasferimento originario del bene al patrimonio dello Stato. Il pregiudizio prospettato è stato inoltre ritenuto generico e non idoneo a dimostrare gravità e irreparabilità. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione è stata negata per l'assenza dei presupposti cautelari.
art. 12-sexies legge n. 356/1992
Costituisce il riferimento normativo della confisca cui si collega l'ordinanza di sgombero impugnata.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
La confisca definitiva comporta il trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato.
artt. 47 ss. d.lgs. n. 159/2011
Disciplinano il procedimento di destinazione dei beni confiscati, distinto dall'azione esecutiva di sgombero.
Massime di principio
- La mera pendenza di un giudizio contro la confisca di un bene non impedisce lo sgombero disposto dall'amministrazione, salvo che siano stati adottati provvedimenti interinali con effetti concretamente paralizzanti.
- La fissazione di un'udienza per la trattazione di un incidente di esecuzione non costituisce, di per sé, un motivo idoneo a ottenere la sospensione cautelare dell'ordine di sgombero.
- L'ordine di sgombero di un immobile definitivamente confiscato costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato e un atto dovuto, non subordinato alla previa destinazione del bene.
- Il potere di sgombero del bene confiscato è distinto dal potere discrezionale di determinarne la destinazione sociale ai sensi degli artt. 47 e seguenti del d.lgs. n. 159/2011.
- La domanda cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto, grave e irreparabile; una prospettazione generica del danno non è sufficiente.
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