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Ordinanza

Ordinanza n. 3656/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2025 – formulato dalla VII Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano nei confronti della ricorrente e comunicato in data 1° aprile 2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202606299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano esposti specifici motivi di ricorso, ma la controversia si incentra sulla sufficienza della motivazione del giudizio espresso dalla commissione mediante valutazione numerica e sulla correttezza della valutazione dell'elaborato. Il TAR ha esaminato, in particolare, lo svolgimento dell'elaborato, rilevando che nelle conclusioni la candidata, qualificandosi come convenuta, aveva chiesto di accertare l'insussistenza della responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, la diminuzione proporzionale del risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile l'orientamento secondo cui, nelle procedure comparative e abilitative, il voto numerico, quando attribuito sulla base di criteri di massima previamente stabiliti, costituisce motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale della commissione, senza necessità di una dettagliata esposizione degli apprezzamenti sui singoli elaborati. Nel caso concreto, il Collegio ha inoltre rilevato prima facie alcuni passaggi dello svolgimento che non sembrano deporre per la sufficienza dell'elaborato, poiché formulati in modo non coerente con la posizione processuale della parte e con la corretta impostazione della domanda risarcitoria, anche alla luce dei criteri concernenti la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici e l'uso del lessico giuridico. Non ravvisando quindi un fumus boni iuris sufficiente, ha negato la sospensione dell'efficacia del giudizio di non ammissione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato nel decidere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del giudizio di non ammissione.

  • art. 22, nono comma, r.d.l. n. 1578/1933

    Individua i parametri alla luce dei quali il punteggio numerico sintetizza la valutazione dell'elaborato nell'esame di abilitazione forense, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nell'elaborato esaminato dalla commissione, con riferimento alla responsabilità del Comune per cose in custodia; il TAR ha valorizzato l'erronea o non convincente impostazione della domanda risarcitoria quale elemento contrario alla sufficienza dell'elaborato.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e abilitative, il voto numerico attribuito sulla base di criteri di massima previamente fissati può costituire, di per sé, motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale della commissione, senza necessità di una dettagliata illustrazione degli apprezzamenti relativi a ciascun elaborato.
  • Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio tecnico della commissione esaminatrice nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica, verificando anche la coerenza dell'elaborato con i criteri valutativi previamente stabiliti, tra cui la conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici e la padronanza del lessico giuridico.
  • Ai fini della tutela cautelare contro la non ammissione alle prove orali di un esame abilitativo, la presenza nell'elaborato di errori nell'inquadramento della posizione processuale, nella formulazione delle domande o nell'applicazione degli istituti giuridici può escludere, prima facie, la sussistenza di un fumus boni iuris sufficiente, anche quando il provvedimento sia motivato mediante punteggio numerico.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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