Ordinanza n. 3652/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Direzione della Giustizia minorile e di comunità – Direzione generale delle risorse, emesso in data 28.5.2026 (prot. 37808), con cui la ricorrente è stata assegnata, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, all’Istituto penale per i minorenni di Nisida; del provvedimento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 6.5.2026, con cui è stato disposto l’invio in missione temporanea presso l’I.P.M. di Roma – con decorrenza dall’11 maggio 2026 e per la durata di tre mesi – del Commissario Capo Raffaele Cristofaro; del decreto della Direzione della Giustizia minorile e di comunità, emesso il 28.5.2026 (prot. 37806), con cui è stato revocato il trasferimento della ricorrente all’I.P.M. di Nisida; della nota della Direzione della Giustizia minorile e di comunità, emessa in data 28.6.2026 (prot. 37803), nella parte in cui è stata dichiarata l’incompetenza a disporre il trasferimento a Secondigliano senza dare corso alla trasmissione dell’istanza al DAP; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della ricorrente all'Istituto penale per i minorenni di Nisida, revoca del precedente trasferimento, invio temporaneo di un altro funzionario presso l'I.P.M. di Roma e nota sull'incompetenza a disporre il trasferimento a Secondigliano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, una serie di provvedimenti concernenti la propria assegnazione e il trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992. Ha dedotto che l'assegnazione a Nisida sarebbe illegittima perché presso tale sede l'unico posto di funzionario previsto in pianta organica risulterebbe già coperto, in violazione del requisito della disponibilità di un posto vacante nella sede di destinazione implicato dall'inciso "ove possibile". Ha inoltre prospettato sviamento, sostenendo che l'assegnazione costituirebbe la riedizione, su basi formalmente diverse, di un trasferimento revocato nello stesso giorno. Ha contestato anche l'invio temporaneo di un altro Commissario Capo presso l'I.P.M. di Roma, rilevando la presenza di un secondo funzionario in una sede dotata di un solo posto in pianta organica e la contraddizione con una precedente nota amministrativa che la qualificava come unico funzionario della sede. La ricorrente ha infine censurato la nota con cui l'amministrazione si è dichiarata incompetente a disporre il trasferimento a Secondigliano senza trasmettere l'istanza all'organo ritenuto competente. In sede cautelare ha sostenuto la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, anche con riferimento alla propria carriera e alle mansioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha richiamato il principio secondo cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 comporta il bilanciamento tra l'interesse del dipendente e le esigenze di funzionalità dell'amministrazione; l'inciso "ove possibile" richiede, avuto riguardo alla qualifica del dipendente, la disponibilità nella dotazione organica della sede di destinazione di un posto compatibile con il ruolo e il grado. Tuttavia, nella fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rilevando che la ricorrente non aveva provato un demansionamento e che i provvedimenti impugnati sembravano comunque garantire l'assistenza ai familiari disabili. Ha inoltre valorizzato il fatto che l'amministrazione aveva assicurato, per un periodo definito, la copertura della sede di Roma mediante l'assegnazione temporanea di un comandante di reparto, a tutela dell'interesse pubblico ritenuto prevalente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il trasferimento del dipendente che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità non attribuisce una posizione prevalente e incondizionata: deve essere contemperato con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione e può avvenire, avuto riguardo al ruolo e al grado, quando nella sede richiesta vi sia una collocazione compatibile e una posizione disponibile nella dotazione organica.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la sospensione è subordinata alla verifica dei presupposti cautelari, tra cui il pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- Il trasferimento richiesto ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 è strumentale all'assistenza della persona disabile e non costituisce un diritto incondizionato del dipendente; l'amministrazione deve bilanciare l'interesse assistenziale con le esigenze di funzionalità dell'ufficio.
- L'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 richiede che nella sede di destinazione vi sia, in relazione al ruolo e al grado del dipendente, una posizione organica disponibile e una collocazione compatibile con il suo proficuo impiego.
- In sede cautelare, la sospensione di provvedimenti di assegnazione o trasferimento richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata dimostrazione di un effettivo demansionamento può escludere il periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di garantire la funzionalità di una sede mediante l'assegnazione temporanea di personale può prevalere sull'interesse individuale, soprattutto quando l'assegnazione abbia durata puntualmente definita e non comprometta l'assistenza ai familiari disabili.
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