Ordinanza n. 3655/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del 13 aprile 2026 del Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale del Personale e della formazione del Ministero della Giustizia, notificato in data 8 maggio 2026, con cui è stata disposta l’assegnazione del ricorrente presso l’Ufficio di Sorveglianza di -OMISSIS-; della nota -OMISSIS- del 6 maggio 2026 con cui è stato trasmesso il predetto decreto; ove occorra, dei sopracitati citati provvedimenti nella parte in cui attribuiscono il profilo professionale al ricorrente; della nota di riscontro e diniego, ricevuta in data 20 maggio 2026, relativa all’istanza di revisione della sede di assegnazione; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione presso un Ufficio di Sorveglianza, unitamente al diniego dell’istanza di revisione della sede
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ne disponeva l’assegnazione presso un Ufficio di Sorveglianza, nonché gli atti connessi e il diniego dell’istanza di revisione della sede, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 5 settembre 2025 risultava che il ricorrente era permanentemente non idoneo al servizio di istituto, ma trasferibile, a domanda, in corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni statali; erano controindicati i servizi operativi e di vigilanza, le mansioni a rischio per terzi e l’uso o la detenzione di armi. Il ricorrente aveva prospettato l’incompatibilità dell’assegnazione con la propria condizione sanitaria e con l’assistenza prestata a un familiare disabile ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992. In sede cautelare è inoltre emerso che egli assisterebbe attualmente due parenti disabili e che, nonostante la patologia, gli era stato riconosciuto il beneficio assistenziale anche in confronto preferenziale con altri familiari privi di patologie. Il ricorrente aveva altresì prospettato un rischio di contatto con la gestione dei detenuti quale causa o aggravamento della propria inidoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare e ha compensato le spese. In primo luogo, ha rilevato una contraddittorietà nel quadro sanitario prospettato: l’inidoneità lavorativa dedotta dal ricorrente non appariva coerente con la circostanza, confermata in udienza, che egli assistesse due parenti disabili e avesse ottenuto il beneficio previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 anche in raffronto preferenziale con altri familiari privi di patologie. Tale contraddittorietà incideva direttamente sulla prospettata assenza di condizioni ostative al trasferimento. In secondo luogo, il Collegio ha osservato che l’inidoneità accertata riguardava specifiche mansioni e attività controindicate — servizi operativi, vigilanza, uso o detenzione di armi e mansioni a rischio per terzi — e non impediva, di per sé, lo svolgimento delle funzioni assegnate, non risultando prospettabile il rischio di contatto con la gestione dei detenuti dedotto dal ricorrente. Non ravvisando, allo stato cautelare, elementi sufficienti per sospendere gli atti impugnati, il TAR ha rigettato la richiesta. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito e i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo.
Il beneficio assistenziale per l’assistenza a un parente disabile è stato considerato dal Collegio quale elemento rilevante nel valutare la coerenza del quadro sanitario e l’esistenza di condizioni ostative all’assegnazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale base per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di assegnazione lavorativa può essere negata quando la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente presenti contraddizioni rilevanti rispetto alle attività assistenziali o lavorative concretamente svolte e tali contraddizioni incidano sulla dimostrazione delle condizioni ostative al trasferimento.
- L’inidoneità al servizio non determina automaticamente l’incompatibilità con ogni assegnazione: occorre verificare quali specifiche mansioni siano precluse dalla valutazione medico-legale e se le funzioni concretamente attribuite comportino lo svolgimento di tali attività controindicate.
- La mera prospettazione di un rischio connesso all’ambiente o al contatto con determinate attività non è sufficiente, in sede cautelare, a dimostrare l’illegittimità dell’assegnazione quando il provvedimento impugnato non imponga lo svolgimento delle mansioni specificamente vietate dalla valutazione sanitaria.
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