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Sentenza

Sentenza del 01/07/2024 n. 18017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva disconosciuto, con avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, un credito Ires di 1.608.207 euro originato da operazioni della società Jenner 31 Srl, poi scissa, della quale la contribuente era beneficiaria. Sebbene il credito fosse stato utilizzato per soli 38.609 euro, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’intero importo. Dopo l’annullamento dell’avviso nei precedenti gradi per asserita violazione del divieto di doppia imposizione, la Cassazione aveva escluso tale violazione, lasciando impregiudicate le altre questioni. Nel giudizio di rinvio, la contribuente aveva riproposto le questioni rimaste assorbite e chiesto l’annullamento dell’avviso, oltre alla conferma della sentenza di primo grado. La CTR aveva rigettato la domanda, interpretando quest’ultima richiesta come insistente sulla questione della doppia imposizione. La contribuente ha quindi dedotto, con tre motivi connessi, omessa pronuncia sulle questioni riproposte, contraddittorietà della motivazione e mancata considerazione delle conclusioni complessive del ricorso in riassunzione.

La decisione

La Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto eccessivamente formalistica e contraddittoria l’interpretazione della CTR: la richiesta di confermare il dispositivo di primo grado, letta insieme alla riproposizione dei motivi rimasti assorbiti e alla domanda espressa di dichiarare illegittimo e annullare l’avviso, non mirava a riaprire la questione della doppia imposizione, già definitivamente risolta in senso sfavorevole alla contribuente, ma a ottenere l’accoglimento di almeno uno degli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Cassazione non ha deciso nel merito la legittimità dell’avviso né gli altri motivi originari.

Norme richiamate

  • Art. 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È evidente, infatti, che nel chiedere "la conferma della sentenza di primo grado" dopo aver richiamato i motivi di ricorso rimasti assorbiti dalla sentenza di appello, la contribuente non intendesse riproporre la questione del divieto di doppia imposizione, risolta sfavorevolmente per essa dalla sentenza di cassazione con una decisione sulla quale si era formato il giudicato (interno), ma intendesse piuttosto chiedere al giudice del rinvio di tener fermo il dispositivo della sentenza di primo grado accogliendo almeno uno dei (restanti) motivi di ricorso spiegati in primo grado contro l'avviso di accertamento, riproposti in appello e rimasti assorbiti.

    Nel giudizio di rinvio, le conclusioni vanno interpretate considerando complessivamente il ricorso in riassunzione e i motivi riproposti. La richiesta di confermare il dispositivo di una decisione non comporta, da sola, la riproposizione di una questione già definitivamente decisa: può mirare all’accoglimento di motivi diversi, rimasti assorbiti.

  • Art. 112 c.p.c.

    Peraltro, l'effettiva intenzione della contribuente ben emerge dal petitum del ricorso per riassunzione integralmente trascritto nella stessa sentenza qui impugnata, nella parte in cui la contribuente aveva chiesto di "dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di accertamento".

    La domanda giudiziale va ricostruita in base al petitum effettivamente formulato e al contenuto complessivo dell’atto; il giudice non può arrestarsi a una formula isolata né omettere di esaminare le domande e le questioni devolute.

  • Art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La decisione applica il vincolo derivante dalla pronuncia di cassazione: la questione della doppia imposizione, già risolta dalla Cassazione e coperta da giudicato interno, non poteva essere rimessa in discussione nel rinvio, mentre dovevano essere esaminate le altre questioni rimaste assorbite.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza del giudice tributario deve essere motivata in modo coerente; una ricostruzione che riconosce la riproposizione delle questioni assorbite ma, contraddittoriamente, attribuisce alla parte la riproposizione della questione già definita non può sorreggere la decisione.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico della decisione e non essere intrinsecamente contraddittoria. Nel caso, la Cassazione ha rilevato le contraddizioni denunciate dalla contribuente nell’interpretazione del ricorso in riassunzione.

  • Art. 125 disp. att. c.p.c.

    La pronuncia richiama la norma nell’esaminare la censura relativa alla mancata considerazione delle conclusioni del ricorso in riassunzione; il dato decisivo è che il petitum deve essere valutato nella sua interezza, comprese le richieste espresse di annullamento dell’atto.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata per denunciare in cassazione le nullità della sentenza derivanti dalle violazioni processuali e dal difetto di motivazione dedotti nei tre motivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, una conclusione formulata in modo sintetico o improprio deve essere letta insieme all’intero atto, ai motivi riproposti e al petitum: non va isolata una singola espressione quando il contenuto complessivo chiarisce la domanda effettiva.
  • La parte può chiedere di mantenere il risultato pratico della decisione di primo grado sostenendo motivi diversi da quello già respinto in cassazione. La formula di conferma della sentenza non riapre automaticamente la questione coperta da giudicato interno.
  • Il giudice del rinvio deve rispettare quanto deciso dalla Cassazione, ma deve anche pronunciarsi sulle questioni rimaste assorbite e correttamente riproposte; non può considerare preclusa l’intera domanda per una lettura formalistica delle conclusioni.
  • Una motivazione è viziata quando afferma, senza coerenza, sia che sono stati riproposti i motivi residui sia che è stata riproposta una questione già definita; la decisione deve spiegare in modo logico quali domande siano state effettivamente devolute.

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