Cassazione Civile, Ordinanza n. 30137/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito del fallimento di una società. Una società terza propose un concordato fallimentare, omologato dal tribunale nonostante l'opposizione di una banca creditrice. La banca reclamò poi alla corte d'appello deducendo, da un lato, che la valutazione di convenienza del concordato fosse stata compiuta senza considerare il presumibile valore delle azioni di responsabilità esperibili contro l'ultimo amministratore della fallita; dall'altro, che le spese di lite fossero state liquidate con criteri errati, applicando i parametri del giudizio ordinario e valorizzando il credito insinuato della banca anziché il reale valore dell'oggetto del procedimento. Con ricorso per cassazione la banca articolò tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla mancata considerazione delle azioni di responsabilità; 2) violazione dell'art. 124 l.fall., sostenendo che la questione della corretta informazione dei creditori e della regolarità del procedimento fosse stata già dedotta in opposizione e non solo in reclamo; 3) violazione del d.m. n. 55/2014, contestando sia l'applicazione dei parametri per i giudizi contenziosi sia la determinazione del valore della causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo perché mirava in realtà a ottenere un riesame del merito e non denunciava l'omesso esame di un vero fatto storico decisivo, oltre a difettare di specificità e autosufficienza; il secondo perché era formulato in modo generico, non individuava con precisione le norme asseritamente violate, non riportava i passaggi rilevanti degli atti di merito e risultava anche internamente contraddittorio. Il terzo motivo è stato invece respinto nel merito: la Cassazione ha confermato che il procedimento di opposizione all'omologazione del concordato fallimentare, pur svolgendosi in camera di consiglio, ha natura contenziosa, sicché per le spese vanno applicati i parametri dei giudizi contenziosi e non quelli della volontaria giurisdizione; ha inoltre ritenuto corretto determinare il valore della causa in base al valore economico del concordato, non al credito della singola opponente, richiamando i criteri degli artt. 10 e 12 c.p.c. e l'art. 5 d.m. n. 55/2014. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della banca alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
il motivo è inammissibile se non denuncia un fatto storico preciso, ma pretende una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di legge
la censura richiede l'indicazione specifica della norma asseritamente violata e del modo in cui la decisione l'avrebbe contraddetta.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
specificità e autosufficienza
il ricorso deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti, con precisa collocazione nel fascicolo, per consentire il controllo di legittimità.
la Corte osserva che la norma riguarda la proposta di concordato e non disciplina l'opposizione all'omologazione o il reclamo.
opposizione al concordato
richiamata per distinguere il diverso segmento procedimentale rispetto alla proposta di concordato.
reclamo contro l'omologazione
richiamata per distinguere il mezzo di impugnazione dalla disciplina della proposta di concordato.
ai fini della liquidazione delle spese, conta la natura contenziosa o volontaria del procedimento, non la sola forma camerale.
art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014
il valore della causa ... è determinato a norma del codice di procedura civile
il valore va determinato secondo i criteri del codice di procedura civile richiamati dal decreto ministeriale.
determinazione del valore
richiamato quale criterio generale per la determinazione del valore della causa.
si mette in contestazione l'intero assetto dei rapporti
applicato per ancorare il valore della causa al contenuto economico complessivo dell'assetto contestato dall'opposizione.
opposizione all'esecuzione
escluso come criterio analogico per l'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando non individua un fatto storico, preciso e decisivo, ma mira soltanto a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e del merito.
- La censura di violazione di legge deve individuare con precisione la norma violata e il concreto errore di sussunzione; un richiamo generico a una disposizione complessa non è sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione opera in modo rigoroso il requisito di specificità e autosufficienza: gli atti e i documenti rilevanti devono essere riprodotti nei passaggi essenziali e collocati puntualmente nel fascicolo.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la forma camerale del procedimento non è decisiva se il giudizio ha natura contenziosa; ciò che rileva è il contenuto sostanziale del contraddittorio.
- Nel procedimento di opposizione all'omologazione di un concordato fallimentare, il valore della causa va determinato in base all'assetto economico complessivo che l'opposizione mette in discussione, non sul solo credito della singola parte opponente.
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