Cassazione Penale, Ordinanza n. 19963/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna modifica della decisione di merito, che resta quindi ferma nella condanna per ricettazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: a) la carenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p.; b) la mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, c.p.; c) l'eccessività della pena inflitta. La Corte ha ritenuto il motivo del tutto generico, perché fondato su deduzioni astratte e non accompagnato da specifiche ragioni di diritto né da dati di fatto idonei a sostegno, a fronte di una motivazione di merito reputata sufficiente, non illogica e adeguatamente confutante le difese, con espresso richiamo alle pagine 3-5 della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; il ricorso contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della fattispecie attenuata, ma la censura è stata ritenuta generica.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica, ancorata a dati di fatto e ragioni di diritto, non essendo sufficienti deduzioni astratte o assertive.
- La censura sulla carenza dell'elemento soggettivo del reato richiede la puntuale indicazione degli aspetti della motivazione di merito che si assumono erronei o illogici; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La richiesta di applicazione di una fattispecie attenuata o diversa deve essere sorretta da un confronto concreto con gli elementi di fatto accertati in sentenza; la mera evocazione della norma non basta.
- Quando la motivazione di merito sia ritenuta sufficiente, non illogica e abbia già esaminato le deduzioni difensive, il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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