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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07896/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 6 marzo 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'imputato aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Il ricorso è stato ritenuto generico perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, non illustrava specifici vizi logici della decisione e si limitava a riproporre richieste già formulate, fondandole su profili di fatto ritenuti in parte irrilevanti rispetto all'attenuante invocata e in parte non significativi nella valutazione complessiva, a fronte del rilievo assorbente attribuito all'evasione dagli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    È richiamato come attenuante invocata dal ricorrente; la Corte rileva che i profili fattuali addotti non erano idonei a fondarne l'applicazione, specie se riferiti al comportamento successivo al fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per conseguire, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre richieste di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare concreti vizi logici o giuridici della decisione.
  • La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non può risolversi in una mera elencazione di elementi fattuali favorevoli, se il giudice di merito ha già espresso una valutazione complessiva non illogica e ha valorizzato in modo assorbente un dato sfavorevole della vicenda.
  • L'attenuante di cui all'art. 114 c.p. non può essere invocata in modo generico: il ricorrente deve spiegare perché gli elementi allegati siano effettivamente rilevanti ai fini della minor partecipazione, non essendo sufficiente richiamare circostanze successive al fatto se non pertinenti alla fattispecie attenuante.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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