Cassazione Penale, Sentenza n. 9883/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità delle notificazioni e per errata dichiarazione di 'volontaria sottrazione della conoscenza del procedimento' ai sensi dell'art. 420-bis c.3 c.p.p.; il ricorrente sosteneva che l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e la citazione diretta a giudizio erano stati notificati in una cassetta postale di un indirizzo di residenza non più attuale (egli risultava senza fissa dimora e con residenza fittizia) e che la notifica al difensore d'ufficio non poteva surrogare la conoscenza del procedimento, atteso che non si era instaurato un effettivo rapporto difensivo (il difensore dichiarò di non aver avuto contatti col cliente). Pertanto vi era dubbio sulla effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e sulla sussistenza della volontà di sottrarsi alla conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che non fosse stato dato elemento idoneo a provare la conoscenza degli atti da parte dell'imputato (la semplice comunicazione di giacenza postale non è sufficiente quando l'atto non è materialmente ricevuto), né la notifica al difensore d'ufficio poteva essere considerata prova di conoscenza in assenza di rapporto effettivo. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma sostanziale contestata: il fatto di porto di armi o oggetti atti ad offendere (rilevata la detenzione/porto del coltello a farfalla) è il titolo di imputazione originario; la sentenza di merito confermava una condanna ai sensi di questa norma, ma la Cassazione ha annullato per vizi processuali prima di esaminare il merito della responsabilità.
codice di procedura penale, art. 604, comma 5-bis
Richiamato come parametro di nullità connessa alle notificazioni e ai giudizi in assenza: la Corte ha valutato la correttezza della dichiarazione di assenza e la necessità che la notificazione sia provata in modo da garantire la conoscenza dell'atto processuale.
codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 3
Norma relativa alla dichiarazione di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi certi per affermare la volontà dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza del procedimento, quindi la dichiarazione di assenza in tal senso era infondata.
codice di procedura penale, art. 415-bis
Norma che disciplina avviso di conclusione delle indagini e relative notificazioni; la Corte ha ritenuto che le notifiche effettuate mediante immissione nella cassetta postale di una residenza non più attuale non garantissero la provata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024 (Santilli)
Principio richiamato: quando la raccomandata non è consegnata per rifiuto o assenza del destinatario, non è sufficiente la comunicazione di giacenza; è necessaria la prova dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario per garantire la conoscenza dell'atto e l'esercizio dei diritti di difesa.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022 (Naouar)
Principio richiamato: la notifica del decreto di citazione a giudizio è affetta da nullità assoluta se manca la certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato o della volontà di sottrarsi a tale conoscenza; il giudizio in assenza richiede piena prova della conoscenza o della volontaria sottrazione.
Massime di principio
- La notifica per posta non si considera perfezionata soltanto con la comunicazione di giacenza: quando l'atto non è materialmente recapitato (per rifiuto o assenza), è necessario dimostrare l'effettiva ricezione da parte del destinatario per garantire la conoscenza e i diritti di difesa.
- La mera notifica al difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente la conoscenza dell'imputato: occorre dimostrare l'esistenza di un rapporto professionale effettivo e contatti tali da poter ritenere certa la ricezione dell'informazione da parte dell'imputato.
- Per dichiarare la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento ai sensi dell'art. 420-bis c.3 c.p.p. è necessario un chiaro e provato comportamento dell'imputato finalizzato a eludere la conoscenza del processo; in mancanza di prova certa sussiste la nullità degli atti notificatori rilevanti ai fini del giudizio in assenza.
- In caso di notificazioni effettuate ad un indirizzo non aggiornato (residenza fittizia o assenza prolungata), il giudice deve valutare la reale efficacia della notifica e, se la conoscenza del procedimento è dubbia, non può fondare una condanna pronunciata in assenza dell'imputato.
- Se la Cassazione accerta vizi insanabili nelle notificazioni e nella formazione del giudizio in assenza, può annullare le sentenze e disporre il rinvio degli atti al giudice di merito per la prosecuzione del procedimento con osservanza delle regole sulle notificazioni e sul contraddittorio.
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