Cassazione Penale, Sentenza n. 38156/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Palermo (24/01/2025) rilevando la mancata valutazione da parte del giudice d'appello della memoria ex art. 598-bis c.p.p. e della comparsa conclusionale del 18/12/2024, sostenendo che il verbale attestava erroneamente l'assenza di conclusioni del difensore civile e quindi che argomentazioni decisive non sarebbero state esaminate. Il fatto di causa riguardava l'impiego di permessi ex legge n. 104/1992 nei giorni 8-10 agosto 2017 per assistere la madre, con l'accusa che Cumbo avesse svolto attività diverse rispetto alla finalità del permesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa valutazione di una memoria non determina automaticamente nullità se non ha inciso sulla congruità e correttezza logico-giuridica del provvedimento; inoltre, per dedurre tale omissione in sede di legittimità è necessario indicare puntualmente la concreta idoneità scardinante delle argomentazioni omesse rispetto alla pronuncia impugnata. La ricorrente non ha precisato quali argomentazioni avrebbero determinato esito diverso, per cui il motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha confermato le argomentazioni dell'appello in punto di valutazione probatoria (assenza di obbligo di presenza continua per i permessi ex legge 104 e possibilità che il soggetto fosse entrato o passato in orari non sorvegliati). In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali nonché alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
I permessi previsti non impongono una presenza continua del lavoratore accanto alla persona assistita; assenze temporanee o ingressi in momenti non sorvegliati non escludono in astratto la legittimità dell'uso del permesso.
Si fa riferimento alla memoria ex art. 598-bis; l'omessa valutazione di tale memoria può essere dedotta in cassazione solo se si dimostra puntualmente la sua idoneità a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Prevede la condanna della parte privata al pagamento delle spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile e la possibilità di irrogare somme a favore della Cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza - Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019 (Rv. 277220)
Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019
Conferma che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina nullità se non ha influito sulla correttezza del provvedimento.
Giurisprudenza - Sez.5, n. 17798 del 22/03/2019 (Rv. 276766)
Sez.5, n. 17798 del 22/03/2019
Stabilisce che il vizio relativo all'omesso esame di una memoria può essere dedotto in cassazione solo se il ricorso indica specificamente la concreta incidenza delle argomentazioni omesse sulla decisione impugnata, mostrando il collegamento tra memoria e profili di carenza o illogicità della sentenza.
Massime di principio
- L'omessa menzione o valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice di merito non comporta automaticamente l'annullamento: in Cassazione va dimostrato con precisione come e perché le argomentazioni omesse avrebbero ribaltato la decisione.
- In ricorso per cassazione occorre rispettare il dovere di specificità: indicare puntualmente le parti della memoria non valutate e la loro concreta rilevanza rispetto ai profili di motivazione criticati.
- I permessi ex lege 104/1992 non impongono una presenza continua e la prova di un uso improprio richiede elementi probatori solidi; lacune nella sorveglianza o ingressi non controllati possono giustificare l'assenza di riscontro investigativo.
- Un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare non solo la condanna alle spese ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare bene la fondatezza e la specificità dei motivi prima della proposizione.
- Se si intende lamentare omissioni probatorie o di motivazione è utile allegare o riportare espressamente i passaggi della memoria omessa e spiegare il nesso logico tra quei passaggi e gli errori attribuiti alla sentenza impugnata.
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