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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30642/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti non documentati, non inerenti o intestati a soggetto terzo, oltre a contestazioni sull'indetraibilità dell'IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società, confermando la ripresa per alcuni costi e per l'IVA su fatture intestate a terzi, ma riconoscendo la deducibilità di taluni costi effettivamente sostenuti ancorché intestati ad altra società. La ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) nullità dell'atto impositivo per effetto dello ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, in relazione alla sottoscrizione da parte di funzionario asseritamente illegittimamente nominato; 2) violazione di legge e illogicità della motivazione sulla sussistenza del danno erariale, sostenendo che, essendo stata esclusa la ripresa per alcuni costi, non vi sarebbe stato alcun danno; 3) violazione di legge sulla legittimità della verifica svolta dalla Direzione regionale delle entrate, asseritamente incompetente per un soggetto con ricavi inferiori alla soglia prevista per i grandi contribuenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del funzionario firmatario non era stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio e veniva prospettata per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mirava in realtà a censurare la motivazione della CTR, inoltre superata dal principio della doppia conforme; in ogni caso la motivazione della CTR non era illogica, avendo questa confermato solo alcune riprese e annullato altre. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che la normativa sul riparto di competenze tra direzioni regionali e provinciali non esclude una generale attività istruttoria della Direzione regionale anche nei confronti di contribuenti sotto soglia, attività utilizzabile poi ai fini dell'emissione dell'atto impositivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il secondo motivo è stato qualificato come inammissibile perché in realtà diretto a contestare la motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed essendo stato rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la norma non ha attribuito una competenza nuova alle Direzioni regionali, ma ha disciplinato su base primaria il riparto delle competenze di verifica fiscale, con riserva esclusiva per i grandi contribuenti e mantenimento di una generale attività istruttoria anche per gli altri soggetti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto impositivo sottoscritto da funzionario illegittimamente nominato; la Corte ne esclude l'utilizzabilità perché la questione non era stata dedotta nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di nullità dell'atto impositivo che presuppongano accertamenti di fatto o eccezioni non sollevate nei precedenti gradi di merito.
  • La censura che sotto l'apparenza della violazione di legge miri in realtà a contestare la ricostruzione o la motivazione del giudice di merito è inammissibile, specie in presenza di doppia conforme.
  • La parziale riforma o riduzione della ripresa fiscale non esclude, di per sé, la sussistenza di un recupero erariale per le componenti di costo rimaste indeducibili o per l'IVA indebitamente detratta.
  • La Direzione regionale delle entrate può svolgere attività istruttoria anche nei confronti di contribuenti non qualificabili come grandi contribuenti, attività che può essere poi utilizzata dalle direzioni territorialmente competenti per l'adozione dell'avviso di accertamento.
  • In materia di spese processuali e contributo unificato, il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta l'applicazione dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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