Cassazione Penale, Sentenza n. 43497/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare (artt. 47 e 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354), censurando: 1) violazione di legge processuale ex art. 677 c.p.p., comma 2, per presunta incompetenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Milano, in quanto il difensore aveva comunicato un cambio di residenza e domicilio a Somma Vesuviana (NA) e quindi la competenza avrebbe dovuto essere del Tribunale di sorveglianza di Napoli; 2) carenza motivazionale e travisamento dei fatti rispetto all'accertata irreperibilità, poiché il difensore aveva prodotto documentazione (istanza per patrocinio a spese dello Stato e copia della carta d'identità) attestante la residenza e il domicilio in Somma Vesuviana via Carmine 72, luogo in cui il ricorrente sarebbe stato reperibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato l'obbligo previsto dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.: il condannato non detenuto deve indicare o eleggere il domicilio con la domanda per una misura alternativa e ha l'obbligo di comunicare ogni successiva variazione; la mera indicazione di residenza nella documentazione per il gratuito patrocinio non equivale a una chiara e idonea dichiarazione o elezione di domicilio. Poiché il ricorrente aveva eletto domicilio nella domanda in via S. Carlo 2, frazione Maggio di Cremeno (LC) e risultò irreperibile in quel luogo, e poiché non risultò una variazione di domicilio esplicitamente comunicata secondo le forme richieste, non vi erano motivi per ritenere incompetente il Tribunale di Milano né per ritenere carente la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 677 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena d'inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con cui chiede una misura alternativa alla detenzione... Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto
La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere resa con chiarezza e con la domanda stessa; la semplice indicazione della residenza (anche tramite istanze per il gratuito patrocinio) non è idonea a soddisfare l'obbligo normativo. L'omissione rende la domanda inammissibile o legittima il rigetto per irreperibilità.
artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
articoli richiamati per la disciplina delle misure alternative (affidamento in prova e detenzione domiciliare)
Norme sostanziali che disciplinano l'ammissione alle misure alternative alla detenzione; l'applicazione richiede il rispetto delle condizioni procedurali previste dall'art. 677 c.p.p. per i condannati non detenuti.
Massime di principio
- Per le domande di misure alternative presentate da condannati non detenuti e' obbligatorio indicare o eleggere il domicilio contestualmente alla domanda: la mancata elezione o comunicazione della variazione rende la domanda inammissibile o legittima il rigetto se il soggetto risulta irreperibile nel domicilio indicato.
- La residenza anagrafica e la mera indicazione di residenza in atti diversi dalla domanda non sostituiscono la dichiarazione/espressa elezione di domicilio richiesta dalla normativa processuale; occorre una manifestazione chiara della volonta' che il luogo sia considerato domicilio per comunicazioni e notificazioni.
- La competenza territoriale tra tribunali di sorveglianza puo' essere rilevante solo se il domicilio e' stato validamente eletto o modificato secondo le forme previste; una comunicazione informale o indiretta non produce l'effetto di trasferire competenza.
- In caso di irreperibilità accertata nel domicilio eletto, l'istanza puo' essere rigettata e il ricorrente puo' essere sanzionato anche con condanna alle spese e, se l'impugnazione e' colposa, con pagamento alla Cassa delle ammende.
- Il difensore deve curare che il cliente esprima personalmente e chiaramente l'elezione di domicilio nell'istanza e che qualsiasi variazione venga tempestivamente comunicata nelle forme previste (meglio tramite atto formale e PEC), allegando prove idonee.
- Per evitare problemi di competenza e di inammissibilita' e' opportuno indicare in modo esplicito nella domanda frasi del tipo: 'dichiaro/elevo domicilio in...' e fornire recapiti e strumenti per le comunicazioni, conservando le ricevute di invio.
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