Ordinanza n. 24/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Frosinone del 02.09.2025, riferimento pratica P- FR/L/Q/2025/100614, avente ad oggetto la revoca del nulla osta rilasciato in data 06.04.2025 con il contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da Crecco Marco in favore del Sig. BENBOUYA Noura, diretto ad entrambe le parti e notificato dalla P.A. in data 02.09.2025, mediante deposito telematico nell'area riservata sul portale ministeriale, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto allo stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Frosinone che aveva revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato e respinto la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata in favore di un cittadino straniero. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, nel procedimento di revoca, era stata richiesta una dichiarazione rilevante ai fini dell'esclusione della causa di irricevibilità prevista dall'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998, ma tale dichiarazione non risultava prodotta agli atti. Il ricorso cautelare contestava quindi, in sostanza, la legittimità della revoca e del rigetto dell'autorizzazione all'ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha ritenuto decisivo che non risultasse prodotta la dichiarazione richiesta nel preavviso di revoca, necessaria per escludere la causa di irricevibilità della domanda prevista dall'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998. Non ravvisando quindi una sufficiente probabilità di fondatezza delle censure nella fase cautelare, il Collegio ha negato la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998
E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.
La dichiarazione richiesta al datore di lavoro è necessaria per escludere la sussistenza della causa di irricevibilità prevista dalla norma; la sua mancata produzione, nel sommario esame cautelare, esclude il fumus boni iuris.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo; la tutela è stata negata per mancanza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata produzione della dichiarazione richiesta dall'amministrazione e necessaria a escludere una causa legislativa di irricevibilità della domanda di nulla osta al lavoro impedisce di ravvisare il fumus boni iuris, salva la valutazione piena delle questioni nella fase di merito.
- Ai sensi dell'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. 286/1998, la domanda di nulla osta al lavoro è irricevibile quando il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno relativo a una precedente richiesta, salvo che dimostri che la mancata sottoscrizione dipende da una causa a lui non imputabile.
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