Cassazione Civile, Ordinanza n. 39505/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La parte ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione avviata nei suoi confronti e presso il terzo pignorato INPS dall'agente della riscossione, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito di una dichiarazione negativa dell'ente previdenziale e, applicando la soccombenza virtuale, aveva condannato la società resistente alle spese. In appello, la decisione era stata riformata con rimessione della causa al primo giudice per asserita mancata integrazione del contraddittorio necessario nei confronti del terzo pignorato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., sostenendo che il terzo pignorato sarebbe litisconsorte necessario solo quando abbia interesse alla liberazione dal vincolo pignoratizio, e quindi che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere necessario il suo coinvolgimento.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di impugnazione perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. È stato infatti accertato che non era stata prodotta l'asseverazione autografa della relata di notifica a mezzo PEC del ricorso, documento richiesto ai fini dell'art. 369, n. 2, c.p.c. per le notifiche telematiche nel giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che l'attestazione di conformità prodotta riguardava la procura ed era cosa diversa dall'asseverazione della copia analogica del ricorso firmato digitalmente e della relata di notifica telematica. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di difese degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al contraddittorio
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di litisconsorzio necessario
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata per la rimessione della causa al primo giudice
la Corte lo applica nel senso che, in presenza di notifica telematica del ricorso, è necessaria la produzione dell'asseverazione autografa della relata di notifica, a pena di improcedibilità
menzionato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438
richiamata come precedente chiarificatore sulla necessità dell'asseverazione autografa nella notifica telematica nel giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia notificato via PEC, la parte ricorrente deve depositare la documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c., inclusa l'asseverazione autografa della relata di notifica, poiché la mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'attestazione di conformità relativa alla procura o ad altri documenti non equivale all'asseverazione della copia analogica del ricorso firmato digitalmente e della relativa notifica telematica; i due adempimenti sono distinti e non fungibili.
- L'improcedibilità del ricorso assorbe l'esame delle censure di merito o processuali dedotte con l'impugnazione.
- In assenza di difese della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese, fermo restando l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →