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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39505/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La parte ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione avviata nei suoi confronti e presso il terzo pignorato INPS dall'agente della riscossione, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito di una dichiarazione negativa dell'ente previdenziale e, applicando la soccombenza virtuale, aveva condannato la società resistente alle spese. In appello, la decisione era stata riformata con rimessione della causa al primo giudice per asserita mancata integrazione del contraddittorio necessario nei confronti del terzo pignorato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., sostenendo che il terzo pignorato sarebbe litisconsorte necessario solo quando abbia interesse alla liberazione dal vincolo pignoratizio, e quindi che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere necessario il suo coinvolgimento.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo di impugnazione perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. È stato infatti accertato che non era stata prodotta l'asseverazione autografa della relata di notifica a mezzo PEC del ricorso, documento richiesto ai fini dell'art. 369, n. 2, c.p.c. per le notifiche telematiche nel giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che l'attestazione di conformità prodotta riguardava la procura ed era cosa diversa dall'asseverazione della copia analogica del ricorso firmato digitalmente e della relata di notifica telematica. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di difese degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di litisconsorzio necessario

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata per la rimessione della causa al primo giudice

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    la Corte lo applica nel senso che, in presenza di notifica telematica del ricorso, è necessaria la produzione dell'asseverazione autografa della relata di notifica, a pena di improcedibilità

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato per la proposta del relatore nel procedimento camerale

  • Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438

    richiamata come precedente chiarificatore sulla necessità dell'asseverazione autografa nella notifica telematica nel giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso sia notificato via PEC, la parte ricorrente deve depositare la documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c., inclusa l'asseverazione autografa della relata di notifica, poiché la mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'attestazione di conformità relativa alla procura o ad altri documenti non equivale all'asseverazione della copia analogica del ricorso firmato digitalmente e della relativa notifica telematica; i due adempimenti sono distinti e non fungibili.
  • L'improcedibilità del ricorso assorbe l'esame delle censure di merito o processuali dedotte con l'impugnazione.
  • In assenza di difese della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese, fermo restando l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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