Cassazione Penale, Sentenza n. 1880/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la posizione dell'indagato si è definitivamente definita e la misura cautelare originaria ha perduto efficacia; la Corte ha precisato che l'inammissibilità per mancanza di interesse non comporta condanna alle spese né pagamento in favore della cassa delle ammende, richiamando consolidata giurisprudenza
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari (provvedimento del GUP di Parma del 28/03/2023, confermato dal Tribunale di Bologna il 04/05/2023) per i reati indicati. Il ricorrente denunciava: (i) vizi della motivazione rispetto al pericolo di reiterazione del reato; (ii) inosservanza dell'art. 274 c.p.p. relativamente alla scelta della misura cautelare e alla attualità delle esigenze cautelari. Successivamente la difesa ha depositato memoria con cui ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, rilevando che la posizione dell'indagato è stata definita
Norme richiamate
Richiamato come uno dei titoli di reato per i quali è stata applicata la misura cautelare; menzionato a scopo descrittivo della fattispecie oggetto della misura
Richiamato come titolo di reato contestato e collegato alla misura cautelare applicata
Richiamato tra le norme relative alle fattispecie contestate e alla motivazione del provvedimento cautelare
Richiamato dalla difesa come norma che disciplina la scelta della misura cautelare e l'attualità delle esigenze cautelari; la doglianza era che tale norma non sarebbe stata osservata nella motivazione della misura
Giurisprudenza relativa alla sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018 e altri precedenti)
Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166
Principio consolidato per cui il ricorso contro una misura cautelare diventa inammissibile se la misura ha perso efficacia (sopravvenuta carenza di interesse), salvo che il ricorrente dichiari espressamente e motivi l'intenzione di utilizzare l'eventuale pronuncia favorevole per la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; inoltre tale inammissibilità non comporta condanna alle spese o alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la posizione dell'imputato si definisce (ad es. con archiviazione, patteggiamento, sentenza, o altra definizione), il ricorso contro una misura cautelare può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- Per preservare il diritto a chiedere riparazione per ingiusta detenzione, chi impugna una misura cautelare che poi perde efficacia deve espressamente dichiarare e motivare di voler utilizzare una eventuale pronuncia favorevole a tale fine
- La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi una soccombenza della parte
- Le censure sulla motivazione della misura (pericolo di reiterazione, attualità delle esigenze cautelari, scelta della misura ex art. 274 c.p.p.) devono essere valutate tempestivamente: se le esigenze cautelari vengono meno nel frattempo, la questione sostanziale può divenire priva di interesse
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe valutare se mantenere il gravame (motivando l'interesse a conservare il giudizio) o rinunciare formalmente quando la posizione si è definita, per evitare contenziosi inutili senza effetti pratici
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1846/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1847/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1848/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1849/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1851/2024 del 16/01/2024
- Sentenza penale · 16 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1852/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →