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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1880/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la posizione dell'indagato si è definitivamente definita e la misura cautelare originaria ha perduto efficacia; la Corte ha precisato che l'inammissibilità per mancanza di interesse non comporta condanna alle spese né pagamento in favore della cassa delle ammende, richiamando consolidata giurisprudenza

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari (provvedimento del GUP di Parma del 28/03/2023, confermato dal Tribunale di Bologna il 04/05/2023) per i reati indicati. Il ricorrente denunciava: (i) vizi della motivazione rispetto al pericolo di reiterazione del reato; (ii) inosservanza dell'art. 274 c.p.p. relativamente alla scelta della misura cautelare e alla attualità delle esigenze cautelari. Successivamente la difesa ha depositato memoria con cui ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione, rilevando che la posizione dell'indagato è stata definita

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato come uno dei titoli di reato per i quali è stata applicata la misura cautelare; menzionato a scopo descrittivo della fattispecie oggetto della misura

  • art. 643 cod. pen.

    Richiamato come titolo di reato contestato e collegato alla misura cautelare applicata

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato tra le norme relative alle fattispecie contestate e alla motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma che disciplina la scelta della misura cautelare e l'attualità delle esigenze cautelari; la doglianza era che tale norma non sarebbe stata osservata nella motivazione della misura

  • Giurisprudenza relativa alla sopravvenuta carenza di interesse (Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018 e altri precedenti)

    Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166

    Principio consolidato per cui il ricorso contro una misura cautelare diventa inammissibile se la misura ha perso efficacia (sopravvenuta carenza di interesse), salvo che il ricorrente dichiari espressamente e motivi l'intenzione di utilizzare l'eventuale pronuncia favorevole per la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; inoltre tale inammissibilità non comporta condanna alle spese o alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la posizione dell'imputato si definisce (ad es. con archiviazione, patteggiamento, sentenza, o altra definizione), il ricorso contro una misura cautelare può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • Per preservare il diritto a chiedere riparazione per ingiusta detenzione, chi impugna una misura cautelare che poi perde efficacia deve espressamente dichiarare e motivare di voler utilizzare una eventuale pronuncia favorevole a tale fine
  • La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi una soccombenza della parte
  • Le censure sulla motivazione della misura (pericolo di reiterazione, attualità delle esigenze cautelari, scelta della misura ex art. 274 c.p.p.) devono essere valutate tempestivamente: se le esigenze cautelari vengono meno nel frattempo, la questione sostanziale può divenire priva di interesse
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe valutare se mantenere il gravame (motivando l'interesse a conservare il giudizio) o rinunciare formalmente quando la posizione si è definita, per evitare contenziosi inutili senza effetti pratici

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