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Ordinanza

Ordinanza n. 1698/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale nr. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico del Comune di Alessandria, notificata in data -OMISSIS-per la cessazione immediata dell'attività di autorimessa-rimessaggio autoveicoli e TIR a cielo aperto; - dell'ordinanza dirigenziale nr. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico del Comune di Alessandria, notificata in data -OMISSIS- per la rimozione del manufatto per fabbricato ad uso ufficio e al ripristino della destinazione ad uso agricolo dell'area stessa utilizzata come parcheggio di autoveicoli pesanti in assenza di titolo autorizzativo;

Giustizia amministrativa202502916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di cessazione dell'attività di autorimessa-rimessaggio a cielo aperto e di rimozione di un manufatto ad uso ufficio, con ripristino della destinazione agricola dell'area

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato due ordinanze dirigenziali del Comune di Alessandria: la prima disponeva la cessazione immediata dell'attività di autorimessa-rimessaggio di autoveicoli e TIR a cielo aperto; la seconda ordinava la rimozione di un manufatto destinato a ufficio e il ripristino della destinazione agricola dell'area, utilizzata come parcheggio per autoveicoli pesanti in assenza di titolo autorizzativo. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Collegio si è pronunciato esclusivamente sulla sopravvenuta interruzione del processo determinata dalla morte dell'unico difensore della parte ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dato atto dell'interruzione automatica del processo a decorrere dal 28 giugno 2026, data del decesso dell'unico difensore costituito della ricorrente, con conseguente venir meno della sua iscrizione all'Albo e della necessaria difesa tecnica. In applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alla disciplina del codice di procedura civile, e dell'art. 301 c.p.c., il Collegio ha ritenuto che la morte dell'unico procuratore determini automaticamente l'interruzione, anche senza dichiarazione o notificazione dell'evento. L'interruzione impedisce il compimento di ulteriori atti processuali efficaci, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. È stata riconosciuta alla parte ricorrente la facoltà di nominare un nuovo difensore e di riassumere il giudizio secondo l'art. 80 c.p.a.; in mancanza di prosecuzione o riassunzione, il ricorso sarà dichiarato estinto. Non è stata esaminata la legittimità delle ordinanze comunali né sono state regolate le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    l'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile

    La disciplina dell'interruzione nel processo amministrativo è quella prevista dal codice di procedura civile.

  • art. 301, comma 1, c.p.c.

    se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso

    La morte dell'unico procuratore costituito determina automaticamente l'interruzione del processo dal giorno dell'evento, senza necessità di dichiarazione o notificazione.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Sono richiamate quali disposizioni applicabili alla fattispecie dell'interruzione del processo.

  • art. 80 c.p.a.

    Disciplina le modalità e i termini per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto.

Massime di principio

  • La morte dell'unico difensore costituito di una parte determina automaticamente l'interruzione del processo amministrativo dal giorno dell'evento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301 c.p.c., anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e senza necessità di dichiarazione o notificazione.
  • A seguito dell'interruzione automatica del processo per morte dell'unico procuratore costituito, il compimento di ulteriori atti processuali è precluso e gli atti eventualmente compiuti non producono effetti, dovendosi preservare il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • L'interruzione per morte dell'unico difensore non comporta la definizione nel merito della controversia: la parte può nominare un nuovo difensore e riassumere il giudizio nei modi e nei termini previsti dall'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il processo è destinato all'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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