Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, nei due gradi di merito, della domanda proposta da una confederazione per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla stipula di una convenzione con l'INPS avente ad oggetto la riscossione dei contributi associativi. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto sostanziale perché il giudizio viene definito in rito. La questione decisiva in Cassazione è stata l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito, nei termini, della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la ricorrente ha sostenuto che la sentenza fosse comunque rinvenibile nel fascicolo d'ufficio telematico del precedente giudizio, ma la Corte ha verificato che il documento non risultava depositato tempestivamente e che il successivo deposito è avvenuto solo dopo la proposta di definizione anticipata, dunque inutilmente ai fini processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata nel termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in quanto la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
proposta di definizione anticipata; trattazione richiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
quando il ricorso è definito conformemente alla proposta di definizione anticipata, operano le conseguenze processuali previste dalla norma, incluse quelle sanzionatorie richiamate dal quarto comma.
procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.
è il rito camerale seguito a seguito dell'istanza della parte ricorrente per la decisione del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata
il deposito tempestivo della copia autentica della sentenza impugnata è requisito necessario; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.
occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. ... il giudizio viene definito in conformità alla proposta
in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta anticipata, il collegio applica le sanzioni pecuniarie previste per la lite temeraria/infondato rifiuto della definizione anticipata, salvo ragioni per discostarsene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
quando il ricorso è dichiarato improcedibile, ricorrono i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis
serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso.
- La presenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio o un deposito effettuato oltre il termine utile non valgono a sanare la mancata produzione tempestiva richiesta per l'ammissibilità/procedibilità del ricorso.
- Quando la decisione è resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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