Cassazione Penale, Sentenza n. 33430/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi e condannato l'imputato per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.lgs. 74/2000) relativo all'anno d'imposta 2014, con ripristino del sequestro e confisca di somme fino a euro 1.092.463,00. Il ricorrente deduceva (i) che l'illiquidità aziendale e eventi imprevedibili (revoca di un finanziamento agevolato, richiesta di pagamento di euro 845.780, perdita di crediti, ritardi della P.A.) determinavano lo stato di necessità o forza maggiore escludente la responsabilità penale (richiamando artt. 45 e 54 c.p.), e (ii) che la Corte d'Appello aveva dato giudizio illogico e contraddittorio ritenendo irrilevante la prova dello stato di illiquidità. Inoltre la difesa aveva chiesto la sospensione del processo in applicazione dell'art. 23 d.l. n.34/2023 (cd. rottamazione/quater), avendo depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo perché la norma (art. 23 d.l. 34/2023, conv. L. 56/2023) richiede che le procedure siano definite "prima della pronuncia della sentenza di appello" e limita la sospensione al processo di merito; inoltre il ricorrente non aveva comprovato il versamento della prima rata né la comunicazione prevista. Sul merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifestamente infondato: la Cassazione ha confermato che il reato di omesso versamento IVA richiede dolo generico (anche eventuale), la prova liberatoria dell'imprenditore deve dimostrare che la crisi di liquidità fosse imprevedibile, non imputabile e che siano state adottate tutte le misure idonee per evitarla. Nel caso concreto il ricorrente non ha provato di aver adottato iniziative adeguate (anche personali) e gli eventi lamentati erano anteriori e fronteggiabili; pertanto la scelta di non versare è stata ritenuta imputabile. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA quando dalla dichiarazione risulta un debito superiore alla soglia (e comporta componente connessiva e omissiva). La Cassazione interpreta che il dolo generico (anche eventuale) può essere desunto dalla presentazione della dichiarazione e dalla consapevolezza del debito; l'assenza di provvista non esclude il reato salvo prova di forza maggiore non imputabile all'imprenditore e di misure adottate per evitare l'omissione.
Richiamato come possibile causa di esclusione della responsabilità (stato di necessità); la Corte osserva che per essere applicata occorre prova che l'evento non sia imputabile all'agente, imprevedibile e inevitabile.
Richiamato come alternativa (forza maggiore/legittima difesa della propria sfera giuridica) ma la Corte ribadisce che la forza maggiore si configura solo in caso di assoluta ed incolpevole impossibilità di adempiere, non per semplici difficoltà economiche o politiche imprenditoriali.
art. 23 d.l. n. 34/2023 (conv. L. 56/2023)
"i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 ... non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente ... purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello"
La norma introduce una speciale causa di non punibilità collegata alla definizione agevolata dei debiti fiscali, ma la sua applicazione è limitata al processo di merito e richiede la definizione delle procedure prima della sentenza d'appello; la presentazione della domanda in cassazione non è sufficiente. Inoltre richiede la comunicazione e il versamento della prima rata, che nel caso non è stato provato.
art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137/2020
Previsione normativa che disciplina la trattazione orale del ricorso in Cassazione; la Corte ha proceduto alla trattazione orale ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La semplice crisi di liquidità o il mancato incasso da clienti non escludono di per sé il reato di omesso versamento IVA: l'obbligo di accantonare e versare l'IVA sussiste indipendentemente dall'effettiva riscossione.
- Per escludere la responsabilità penale l'imprenditore deve provare che la crisi era imprevedibile, non imputabile e che ha adottato tutte le misure idonee (anche sacrifici personali o ricorso a finanziamenti/garanzie) per far fronte all'obbligo tributario.
- La forza maggiore richiama un'"assoluta ed incolpevole impossibilità" di adempiere; difficoltà economiche derivanti da scelte gestionali o dal rischio d'impresa non sono normalmente equiparabili alla forza maggiore.
- La procedura di definizione agevolata introdotta dall'art. 23 d.l. 34/2023 può estinguere la punibilità solo se le somme sono versate e le procedure sono concluse prima della pronuncia della sentenza di appello; la sola adesione senza pagamento della prima rata non sospende il processo né estingue la punibilità in fase di legittimità.
- Nelle impugnazioni in cassazione sono richieste censure specifiche e non generiche: l'assenza di elementi nuovi o la mancata confutazione puntuale della motivazione di merito rende il ricorso inammissibile.
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