Cassazione Civile, Ordinanza n. 14847/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
Nel corso della procedura prefallimentare promossa da un creditore, il creditore istante aveva comunicato che era intervenuto un accordo stragiudiziale per il pagamento del dovuto e aveva chiesto il rinvio dell’udienza per verificare l’esatto adempimento dell’accordo in un momento successivo. Nonostante ciò, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice. La Corte d’appello, in sede di reclamo proposto dalla società fallita, aveva ritenuto che la richiesta di rinvio esprimesse la volontà del creditore di non insistere nell’istanza di fallimento e che, pertanto, il fallimento fosse stato dichiarato d’ufficio in assenza di impulso del creditore. La curatela ha ricorso per cassazione deducendo, da un lato, motivazione apparente e contraddittoria della sentenza d’appello e, dall’altro, violazione delle norme fallimentari e processuali, sostenendo che la richiesta di differimento non equivale a rinuncia all’istanza di fallimento e che il giudice non può desumere per equipollenti la desistenza del creditore; inoltre, ha contestato la rilevanza di eventuali fatti sopravvenuti verificatisi dopo la dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse reso una motivazione apparente nel desumere, in modo apodittico, la rinuncia all’istanza di fallimento dalla mera richiesta di rinvio dell’udienza. Ha ribadito che la rinuncia all’istanza di fallimento deve essere espressa e non può essere ricavata per interpretazione da una domanda di differimento, che è anzi incompatibile con una volontà abdicativa. Ha inoltre precisato che, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, rilevano solo i fatti esistenti al momento della dichiarazione di fallimento e non quelli sopravvenuti, sicché eventuali adesioni successive del creditore o successivi pagamenti non incidono, salvo che il pagamento sia anteriore alla dichiarazione e provato con data certa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della motivazione per motivazione apparente o contraddittoria.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a fondamento dell’obbligo di motivazione sufficiente e intelligibile del provvedimento giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione del modello legale della sentenza.
art. 6 l.f.
La Corte afferma che il fallimento è dichiarato su istanza del creditore, ma la richiesta di rinvio dell’udienza non comporta rinuncia all’istanza né impedisce al tribunale di decidere.
art. 15 l.f.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non esistono ulteriori oneri di impulso processuale a carico del creditore istante.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di pronuncia d’ufficio oltre i limiti della domanda o dell’istanza.
Richiamato dalla ricorrente in tema di rinuncia agli atti o all’azione, per sostenere che la desistenza non può presumersi.
Il pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento rileva solo se provato con data certa, ai fini della perdita di legittimazione del creditore istante.
Massime di principio
- La rinuncia all’istanza di fallimento deve risultare da una manifestazione espressa e non può essere desunta per equipollenti da una semplice richiesta di rinvio dell’udienza o di differimento della trattazione.
- La richiesta di differimento dell’udienza, finalizzata a verificare l’esecuzione di un accordo di pagamento, è compatibile con la prosecuzione dell’istanza e non implica, di per sé, desistenza del creditore.
- Nel procedimento prefallimentare il creditore istante non ha il potere di disporre dei tempi del processo né il diritto al rinvio: la concessione del differimento rientra nel potere discrezionale del giudice.
- Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo solo i fatti esistenti al momento della decisione che ha aperto la procedura; i fatti sopravvenuti sono irrilevanti ai fini della verifica dei presupposti originari.
- L’eventuale pagamento del debito estingue la legittimazione del creditore istante solo se risulta avvenuto prima della dichiarazione di fallimento e con prova dotata di data certa.
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