Cassazione Penale, Ordinanza n. 14054/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la Corte ha ritenuto la censura generica perché non specificava adeguatamente gli elementi giuridico-fattuali posti a fondamento della doglianza, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 133 c.p. per il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta non consentita e manifestamente infondata, poiché la valutazione del giudice di merito si fondava sui precedenti penali e sulle modalità della condotta ed era sorretta da motivazione adeguata. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., ma anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto il diniego era sorretto da una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione dei reati, basata sulla condotta e sulla personalità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi giuridico-fattuali posti a base della censura; in difetto, la doglianza è generica e inammissibile.
La valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in caso di manifesta illogicità o motivazione mancante.
Il diniego della pena sostitutiva è legittimo se sorretto da una motivazione логica sulla prognosi sfavorevole circa la futura non reiterazione di reati, desunta da modalità della condotta e personalità dell'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: la mera riproposizione di censure generiche contro una motivazione di merito logicamente corretta non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- La valutazione del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, alle circostanze attenuanti generiche e alla personalità dell'imputato è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazione non irragionevole e adeguata.
- Il diniego di una pena sostitutiva può essere fondato sulla prognosi sfavorevole circa la non reiterazione del reato, purché il giudizio sia ancorato a elementi concreti della condotta e della personalità dell'agente.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della pena o dei benefici richiesti quando la decisione impugnata dia conto in modo logico e coerente delle ragioni del diniego.
Come è indicizzato
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