Cassazione Penale, Sentenza n. 22253/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato per tre motivi: 1) violazione del diritto di difesa per il mancato esame, da parte della Corte d'appello, delle conclusioni scritte trasmesse via PEC il 25/11/2020 in vista dell'udienza del 2/12/2020; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che il quadro probatorio era insufficiente a provare i consumi, la sottrazione di energia e l'identità dell'autore della manomissione del contatore (posto all'esterno dell'esercizio); 3) inosservanza della legge penale per la mancata applicazione d'ufficio del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e aspecifica perché la ricorrente non ha illustrato i contenuti delle conclusioni né dimostrato come questi avrebbero potuto incidere sulla decisione; sul secondo motivo ha escluso i vizi, rilevando che si tratta di una mera proposta di lettura alternativa dei fatti non sindacabile in cassazione; sul terzo motivo ha statuuto che l'art. 131-bis non si applica al caso di specie poiché il reato contestato (furto aggravato con circostanza ad effetto speciale) rientra nelle ipotesi escluse dal beneficio (pena edittale superiore a cinque anni). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso sono stati richiamati i diversi lett. per inquadrare i motivi (c, d, e) e quindi la regolarità formale del ricorso
Stabilisce l'onere di specificità dell'impugnazione: il ricorrente deve articolare in modo concreto le ragioni per cui la memoria non esaminata sarebbe decisiva, indicando il collegamento tra esa difesa e i profili di vizio della sentenza
art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta in primo e secondo grado e ritenuta prevalente sull'aggravante, come ricostruito dalla Corte d'appello
art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.
Aggravante contestata (manomissione del contatore con super magnete); la Corte d'appello l'ha ritenuta presente ma superata dall'attenuante
Beneficio della sospensione condizionale e della non menzione nelle ipotesi previste; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente: il beneficio non si applica ai reati per i quali, a causa di circostanze ad effetto speciale, l'azione è punita con pena edittale superiore a cinque anni (quarto comma)
Richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento per l'applicabilità di art. 131-bis; la norma è stata valutata come non rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal quarto comma di art. 131-bis
Massime di principio
- Per contestare utilmente in cassazione il mancato esame di atti o memorie occorre indicare specificamente i contenuti non valutati e spiegare come e perché avrebbero inciso sul giudizio di merito; la mera affermazione generica di mancato esame è inammissibile
- La Corte di cassazione non svolge un sindacato di merito: non è ammesso proporre una rilettura alternativa e possibilmente piu' favorevole degli stessi fatti; è possibile invece censurare la completezza, la coerenza o la correttezza logico-giuridica della motivazione
- L'applicabilità del beneficio di cui all'art. 131-bis va valutata attentamente: se il reato è aggravato da circostanze ad effetto speciale che fanno superare la soglia dei cinque anni di pena edittale, il beneficio può essere escluso in base al quarto comma della norma
- Quando si allega la violazione del diritto di difesa per atti prodotti tardivamente o via PEC, è fondamentale dimostrare tempestività, contenuto decisivo dei documenti e collegamento diretto tra quei documenti e i profili di vizio della sentenza
- Ricorsi con profili formali deboli o generici espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e al concreto rischio di condanna alle spese e di sanzioni a favore della Cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione dell'impugnazione
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