Cassazione Penale, Sentenza n. 16902/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contesta principalmente: 1) la qualificazione dei fatti come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) per i capi A1) e C1), sostenendo che si tratti di mero concorso di persone in reati continuati o di singoli affari criminosi e non di un "pactum sceleris" stabile; 2) motivazione illogica e contraddittoria nella ricostruzione della sussistenza di un programma criminoso indeterminato; 3) mancanza di prova specifica del ruolo apicale, promotore o finanziatore a suo carico; 4) per il capo A2) (tentata importazione di cocaina) la qualificazione come tentativo è errata perché i fatti sarebbero rimasti in ambito di atti preparatori (assenza di elementi come la definizione della rotta o la presa materiale della sostanza); 5) carenza di prove rispetto al concorso individuale ( art. 110 c.p. ); 6) illegittima applicazione della circostanza aggravante per "ingente quantità" (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990) basata su mere intenzioni e conversazioni; 7) violazione degli obblighi di autonoma motivazione da parte del Tribunale (art. 292 c.p.p.) che si sarebbe limitato a condividere il GIP senza un proprio percorso; 8) insufficienza della valutazione delle esigenze cautelari e mancata verifica di misure meno afflittive (artt. 274-275 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi (quelli relativi al capo A2 sul tentativo, al ruolo apicale ai fini cautelari in parte e alla circostanza aggravante) per carenza di devoluzione nel riesame o per mancanza di interesse concreto a coltivarli in Cassazione. Sui restanti profili sostanziali (le due contestate associazioni e le esigenze cautelari) la Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la valutazione dei gravi indizi, fondandosi su elementi indiziari plurimi e coerenti (durata e complessità delle condotte, rapporti con fornitori esteri, ingenti risorse economiche impiegate, know-how e modalità operative, conversazioni e incontri ripetuti), e ha correttamente applicato i criteri giurisprudenziali distintivi fra associazione per delinquere e concorso in reato continuato. La Corte ha quindi confermato l'operato del giudice del riesame, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma su associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; applicata dalla Corte come quadro normativo per valutare la sussistenza di un accordo criminoso stabile, distinto dal concorso in reato continuato, richiedendo prova di vincolo duraturo e di programma criminoso indeterminato
Norma che punisce i reati-fine (traffico, detenzione, importazione di stupefacenti); nella decisione i reati-fine sono utilizzati come elementi indiziari per valutare la capacità organizzativa e la continuità dell'attività criminosa
Disciplina del tentativo: richiede che l'azione sia diretta in modo non equivoco alla commissione del reato; la Corte ha ritenuto inammissibili i rilievi sul capo A2 (tentativo) in parte per mancata devoluzione, e ha ricordato il livello probatorio richiesto per distinguere atti preparatori da tentativo
Concorso di persone nel reato: richiede prova del contributo individuale; la Corte ha sottolineato che la responsabilità associativa non si estende automaticamente a tutti i reati-fine senza prova del contributo personale
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante relativa all'"ingente quantità"; la Corte ha richiamato la necessità di elementi concreti per fondare l'aggravamento, ma ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano la qualificazione per carenza di devoluzione o interesse
Obbligo di autonoma motivazione del tribunale del riesame rispetto al GIP; la Corte ha osservato che il Riesame ha fornito motivazione autonoma e adeguata e che non sono dedotti vizi di tale autonomia in forma idonea alla cassazione
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze sul fatto, sulle fonti di prova e sulla valutazione, altrimenti i profili non devoluti sono inammissibili in Cassazione
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Presupposti e esigenze delle misure cautelari e presunzioni cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato adeguatamente le esigenze cautelari e l'operatività della doppia presunzione che può rendere la custodia in carcere adeguata
Definizione di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ha richiamato il parametro ai fini cautelari: elementi non probanti oltre ogni dubbio ma capaci di fondare una qualificata probabilità di colpevolezza
Sanzioni per ricorso inammissibile: attribuisce oneri spese e possibilità di ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento e ha esercitato la facoltà prevista dalla legge per aumentare la sanzione
Limiti del sindacato della Corte di Cassazione: la Corte ha richiamato che non possono essere impugnati in Cassazione profili non devoluti nel riesame e che il sindacato è limitato nell'esame di valutazioni di fatto non adeguatamente specificate
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Norma che ha introdotto la possibilità di aumentare la sanzione (ammenda) oltre il massimo edittale per inammissibilità del ricorso; richiamata dalla Corte nell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari il ricorrente deve devolvere specificamente al riesame le doglianze su fatto, fonti e valutazione probatoria; in mancanza, quei profili sono inammissibili.
- La distinzione tra associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990) e concorso di persone nel reato continuato si basa sulla stabilità del vincolo e sull'indeterminatezza del programma criminoso: prove di professionalità, canali stabili di approvvigionamento, risorse economiche e ripetute condotte coordinative possono integrare indizi di associazione.
- Per configurare il tentativo (art. 56 c.p.) è necessario che l'azione sia diretta in modo non equivoco alla consumazione: trattative e atti preparatori prolungati non sempre sono sufficienti.
- La qualifica di ruolo apicale o di finanziatore richiede prova di un contributo causale, specifico e determinante alla costituzione o al sostegno dell'associazione; la mera presenza o partecipazione non è sufficiente.
- La valutazione dei "gravi indizi" ai fini cautelari ammette la prova per indizi coerenti e convergenti: non occorre prova definitiva, ma la motivazione deve essere logica, completa e rispondere alle censure plausibili della difesa.
- Il Tribunale del riesame deve motivare autonomamente rispetto al GIP; tuttavia la semplice condivisione è legittima se accompagnata da argomentazione adeguata che risponda alle deduzioni difensive.
- Le esigenze cautelari e la scelta della misura devono rispettare il principio del minor sacrificio necessario; tuttavia la sussistenza della doppia presunzione (pericolosità e adeguatezza del carcere per reati gravi) può giustificare la custodia in carcere quando i gravi indizi risultano consolidati.
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