Cassazione Penale, Sentenza n. 31312/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo contro il diniego di liberazione anticipata emesso dal Magistrato di sorveglianza. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 69-bis, lett. b), e 35-bis ord. pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta tardività del reclamo. Sosteneva che, dopo la notifica del provvedimento di diniego, egli aveva personalmente dichiarato all'Ufficio matricola la volontà di proporre impugnazione, nominando contestualmente il difensore e riservando a quest'ultimo i motivi; tale manifestazione di volontà sarebbe stata sufficiente a ritenere rispettato il termine per il reclamo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha verificato dagli atti che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato il 2 settembre 2025 e che i motivi di reclamo erano stati presentati soltanto il 15 settembre 2025, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis, comma 3, ord. pen. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del rispetto del termine, la sola dichiarazione di volontà di impugnare resa dal detenuto il 12 settembre 2025 presso l'Ufficio matricola, poiché i reclami in materia di liberazione anticipata, essendo mezzi di impugnazione in una procedura giurisdizionalizzata, devono essere sorretti a pena di inammissibilità da specifici motivi. Conseguentemente ha confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di sorveglianza e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69-bis, comma 3, ord. pen.
Il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata deve essere proposto entro dieci giorni dalla notifica; la presentazione dei motivi oltre tale termine determina tardività e inammissibilità.
La norma è richiamata dal ricorrente come parametro di violazione di legge, ma la Corte non ravvisa profili di fondatezza della doglianza.
art. 69-bis, lett. b), ord. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne fa una diversa interpretazione autonoma, limitandosi a escludere che la dichiarazione di volontà di impugnare possa sostituire la tempestiva proposizione dei motivi.
Pur non essendo espressamente citato nel testo, la Corte applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei reclami in materia di liberazione anticipata il rispetto del termine di proposizione si misura con il deposito/presentazione dei motivi di impugnazione, non con una mera manifestazione di volontà di impugnare priva dei motivi stessi.
- In una procedura di sorveglianza ormai giurisdizionalizzata, il reclamo contro il diniego di liberazione anticipata è un mezzo di impugnazione che, a pena di inammissibilità, deve essere corredato da specifici motivi.
- Quando dagli atti risulta la tardiva presentazione dei motivi di reclamo rispetto al termine previsto dall'ordinamento penitenziario, la declaratoria di inammissibilità del tribunale di sorveglianza è immune da censura in cassazione se la doglianza si risolve nel sostenere l'equivalenza tra semplice volontà di impugnare e rituale proposizione del reclamo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in difetto di elementi che escludano la colpa nella causa dell'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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