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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31279/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per truffa, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e vizio di motivazione sulla presunta mancanza dell'elemento oggettivo della fattispecie, sostenendo che l'affidamento della parte offesa fosse spontaneo e non indotto da artifici o raggiri; 2) erronea applicazione dell'art. 185 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla liquidazione di una provvisionale di euro 2.100,00, che a suo dire avrebbe duplicato i titoli risarcitori essendo già stata ottenuta tutela creditoria tramite decreto ingiuntivo per l'assegno scoperto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sul primo punto ha confermato che le sentenze di merito (primo grado e appello, in 'doppia conforme') motivano adeguatamente l'esistenza di artifici e raggiri idonei a ingenerare l'affidamento della parte offesa — valorizzando elementi quali le rassicurazioni sull'attività lavorativa in Svizzera, l'uso di un furgone con targa svizzera, la menzione del padre cliente storico, la consegna di assegni postdatati e la successiva dissimulazione; sul secondo punto ha ritenuto che la provvisionale fissata dal Tribunale fosse stata attribuita, in base agli atti e alle richieste della parte civile, al danno non patrimoniale e che l'ammontare scelto dal giudice di merito non costituisca motivo di annullamento poiché la determinazione della provvisionale rientra nel sindacato di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Di Maio Gabriele, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha confermato che la condotta descritta (introduzione di circostanze false, consegna di assegni post datati, rassicurazioni sulla disponibilità futura e simulazione di attività lavorativa) integra gli elementi tipici della truffa, essendo artificio o raggiro idoneo a determinare l'affidamento della persona offesa

  • art. 185 cod. pen.

    La censura circa una presunta duplicazione dei titoli risarcitori è stata rigettata: la Corte d'appello ha interpretato la provvisionale come riferita al danno non patrimoniale e ha ritenuto che la quantificazione della provvisionale sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Rilevato in sede procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma richiamata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la statuizione sulle spese processuali a carico del ricorrente e sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi ('doppia conforme'), il sindacato di legittimità della Cassazione è più limitato: il ricorrente deve dimostrare vizi specifici e rilevanti nella motivazione e nella valutazione delle prove
  • La consegna di assegni postdatati accompagnata da rassicurazioni sulla futura disponibilità e dalla simulazione di condizioni (es. lavoro all'estero, rapporti con persone influenti) può costituire artificio o raggiro idoneo a integrare la truffa, anche in ambito di transazioni commerciali
  • La determinazione della provvisionale in sede penale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la coincidenza dell'importo con il danno patrimoniale non è di per sé prova di duplicazione del titolo risarcitorio se dal quadro processuale emerge che la provvisionale è stata intesa a coprire danni non patrimoniali
  • Per contestare con successo in Cassazione una decisione di merito è necessario indicare profili di nullità o vizi logico-giuridici chiari nella motivazione; critiche meramente alternative o ricostruzioni possibili contrarie non sono sufficienti
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende); valutare il rischio di esborsi prima di proporre impugnazioni prive di prospettive fondate

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