Cassazione Penale, Sentenza n. 31279/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per truffa, deducendo: 1) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e vizio di motivazione sulla presunta mancanza dell'elemento oggettivo della fattispecie, sostenendo che l'affidamento della parte offesa fosse spontaneo e non indotto da artifici o raggiri; 2) erronea applicazione dell'art. 185 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla liquidazione di una provvisionale di euro 2.100,00, che a suo dire avrebbe duplicato i titoli risarcitori essendo già stata ottenuta tutela creditoria tramite decreto ingiuntivo per l'assegno scoperto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sul primo punto ha confermato che le sentenze di merito (primo grado e appello, in 'doppia conforme') motivano adeguatamente l'esistenza di artifici e raggiri idonei a ingenerare l'affidamento della parte offesa — valorizzando elementi quali le rassicurazioni sull'attività lavorativa in Svizzera, l'uso di un furgone con targa svizzera, la menzione del padre cliente storico, la consegna di assegni postdatati e la successiva dissimulazione; sul secondo punto ha ritenuto che la provvisionale fissata dal Tribunale fosse stata attribuita, in base agli atti e alle richieste della parte civile, al danno non patrimoniale e che l'ammontare scelto dal giudice di merito non costituisca motivo di annullamento poiché la determinazione della provvisionale rientra nel sindacato di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Di Maio Gabriele, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte ha confermato che la condotta descritta (introduzione di circostanze false, consegna di assegni post datati, rassicurazioni sulla disponibilità futura e simulazione di attività lavorativa) integra gli elementi tipici della truffa, essendo artificio o raggiro idoneo a determinare l'affidamento della persona offesa
art. 185 cod. pen.
La censura circa una presunta duplicazione dei titoli risarcitori è stata rigettata: la Corte d'appello ha interpretato la provvisionale come riferita al danno non patrimoniale e ha ritenuto che la quantificazione della provvisionale sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Rilevato in sede procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma richiamata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la statuizione sulle spese processuali a carico del ricorrente e sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi ('doppia conforme'), il sindacato di legittimità della Cassazione è più limitato: il ricorrente deve dimostrare vizi specifici e rilevanti nella motivazione e nella valutazione delle prove
- La consegna di assegni postdatati accompagnata da rassicurazioni sulla futura disponibilità e dalla simulazione di condizioni (es. lavoro all'estero, rapporti con persone influenti) può costituire artificio o raggiro idoneo a integrare la truffa, anche in ambito di transazioni commerciali
- La determinazione della provvisionale in sede penale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la coincidenza dell'importo con il danno patrimoniale non è di per sé prova di duplicazione del titolo risarcitorio se dal quadro processuale emerge che la provvisionale è stata intesa a coprire danni non patrimoniali
- Per contestare con successo in Cassazione una decisione di merito è necessario indicare profili di nullità o vizi logico-giuridici chiari nella motivazione; critiche meramente alternative o ricostruzioni possibili contrarie non sono sufficienti
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende); valutare il rischio di esborsi prima di proporre impugnazioni prive di prospettive fondate
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