Cassazione Civile, Ordinanza n. 09148/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di liquidazione dell’imposta di successione emesso in relazione a una dichiarazione di successione presentata da due coeredi per la successione apertasi in morte di un de cuius. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente per quanto di ragione e aveva dichiarato, per la parte qui rilevante, l’inesistenza giuridica del provvedimento impositivo nei confronti di uno dei coeredi, ritenendo che la procura rilasciata al difensore/procuratore generale fosse stata sottoscritta solo da uno dei coeredi e che quindi, per l’altro, fosse stato violato il principio delegatus non potest delegare. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, condividendo tale impostazione. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1704, 1387 e 1717 c.c., sostenendo che la procura generale in favore del difensore era stata conferita da un coerede in proprio e quale procuratore generale dell’altro coerede, il quale a sua volta lo aveva espressamente autorizzato a nominare uno o più procuratori con poteri simili. La ricorrente contestava quindi l’erronea applicazione del divieto di subdelega e il mancato esame del contenuto delle procure effettivamente rilasciate.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il difensore domiciliatario del primo grado, poiché la parte era rimasta contumace in appello. Nel merito, ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che il principio delegatus delegari non potest non opera nel diritto privato se non nei limiti dell’atto e dell’eventuale mancata autorizzazione espressa alla sostituzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando il contenuto delle procure conferite e la legittimazione del soggetto che ha operato la sostituzione.
Norme richiamate
La notificazione del ricorso per cassazione segue la disciplina della notificazione presso il difensore o la parte, e può considerarsi valida presso il domicilio eletto nel primo grado se la parte non si sia costituita in appello o non abbia modificato le indicazioni rilevanti.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
L’indicazione della residenza, della sede o dell’elezione di domicilio effettuata nel primo grado ha efficacia ultrattiva nel processo tributario se la parte non si costituisce in appello oppure non assume diverse indicazioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato come norma asseritamente violata in tema di rappresentanza e procura, ma la Corte si concentra sul corretto regime della sostituzione del mandatario/procuratore.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla rappresentanza; la Corte osserva che occorre verificare concretamente il contenuto delle procure conferite.
La norma disciplina la responsabilità del mandatario che sostituisca altri a sé senza autorizzazione; non fonda un divieto generale e assoluto di subdelega nel diritto privato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione del ricorso per cassazione può essere validamente eseguita presso il difensore domiciliatario del primo grado quando la parte sia rimasta contumace in appello o non abbia modificato le indicazioni di domicilio rilevanti.
- Il principio delegatus delegari non potest opera con rigore nel diritto pubblico, ma non costituisce un divieto generale nel diritto privato; in ambito privatistico la sostituzione del mandatario o del procuratore è ammessa se espressamente autorizzata dal dominus.
- Per stabilire la validità degli atti compiuti dal sostituto del procuratore o del mandatario è necessario esaminare concretamente il contenuto della procura e verificare se l’autorizzazione alla subdelega sia stata espressamente conferita.
- L’erronea applicazione di un divieto astratto di subdelega, senza verifica del contenuto delle procure effettivamente rilasciate, integra violazione di legge e impone la cassazione della decisione con rinvio per nuovo esame del merito.
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