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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24365/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. chiedendo la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza di Cassazione n. 10899/2021. In quella decisione, che aveva respinto il ricorso avverso la sentenza di appello confermativa di una declaratoria di inammissibilità per ragioni processuali, la Corte aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'INPS. La richiedente ha però dedotto che nel giudizio era stata resa idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., essendo il procedimento relativo a prestazioni previdenziali/assistenziali, con conseguente esonero dal pagamento di spese, competenze e onorari in caso di soccombenza. La censura riguardava quindi solo la mancata considerazione di tale dichiarazione nella regolazione delle spese. La vicenda sostanziale sullo sfondo era una domanda volta ad accertare l'inesistenza dell'indebito per gli anni 2002 e 2003, in relazione alla ripetizione di somme erogate dall'INPS a titolo di disoccupazione agricola, ritenute indebite per mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli; il tribunale aveva disposto la reiscrizione per il 2002, senza statuire sul 2003, e la ricorrente aveva reagito con iniziativa processuale ritenuta inammissibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la mancata applicazione dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. fosse frutto di mera disattenzione, emendabile tramite la procedura di correzione, poiché in presenza di rituale dichiarazione ex art. 152 la statuizione sulle spese è sostanzialmente vincolata. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 10899/2021 sia nella parte motiva, sostituendo il riferimento alla soccombenza con l'affermazione dell'esenzione dal pagamento delle spese di causa, sia nel dispositivo, sostituendo la condanna alle spese con la dichiarazione che la parte non è tenuta al pagamento delle spese. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È utilizzato come base del ricorso per correzione di errore materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    «ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali»

    La Corte afferma che il giudizio sulla ripetizione dell'indebito relativo a disoccupazione agricola rientra tra quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali; in presenza di rituale dichiarazione ex art. 152, la regolazione delle spese è sostanzialmente obbligata e il soccombente non è tenuto al pagamento.

  • art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

    È richiamato come norma sostanzialmente identica nella formulazione indicata in sentenza; la sua mancata applicazione nel precedente provvedimento integra errore materiale correggibile.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali, la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. comporta l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di lite.
  • La mancata considerazione, nel provvedimento decisorio, di una valida dichiarazione di esonero dalle spese può integrare errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., quando la regolazione delle spese sia conseguenza vincolata e non frutto di apprezzamento discrezionale.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare tanto la motivazione quanto il dispositivo del provvedimento, quando l'inesattezza incida sulla statuizione sulle spese.
  • Quando la decisione sulle spese è predeterminata dalla legge per effetto di una dichiarazione rituale, la sua omissione può essere rimossa senza riaprire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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