Cassazione Penale, Sentenza n. 20823/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riconoscimento di indennizzo per detenzione ingiustamente subita in relazione a un'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per grave indizio di reato (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). La Corte della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente un comportamento ostativo del ricorrente, in particolare una telefonata del 7/12/2017 con IORIO Angelo (fornitore di stupefacenti) nella quale PANARIELLO si lamentava per lo slittamento di un incontro e faceva cenni che potevano essere interpretati come riferiti a forniture e problemi per "altri" che non avrebbero potuto "lavorare"; tale conversazione era stata in parte collegata, dalla stessa Corte d'appello che poi lo ha assolto, a una fornitura di droga avvenuta il 19/12/2017. Il ricorrente contestava che la sola conversazione, avvenuta 13 giorni prima e senza altri riscontri, non potesse integrare colpa grave o responsabilità ostativa al riconoscimento della riparazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza della Corte d'appello di Salerno.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte suprema. La Cassazione ha ritenuto che non sussistesse il caso di "ingiustizia formale" ex art. 314, comma 2, c.p.p. (mancando una decisione di merito che accerti l'assenza dei presupposti degli artt. 273 e 280 c.p.p.), ma che si trattasse di ingiustizia c.d. "sostanziale". Tuttavia la Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte della riparazione secondo cui il comportamento del ricorrente (la conversazione con Iorio e la mancata spiegazione plausibile in sede di interrogatorio, ossia l'"amplificazione" processuale) poteva ragionevolmente essere ritenuto elemento gravemente negligente e causale rispetto all'apparenza del quadro indiziario che aveva determinato la misura, legittimando pertanto il rigetto dell'indennizzo. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (traffico di sostanze stupefacenti); la misura cautelare era fondata su grave indizio riferito a reati di cui a tale articolo.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'ipotesi di "ingiustizia formale" per il risarcimento: applicabile solo se esiste una decisione di merito che attesti l'assenza dei presupposti per la misura cautelare. La Corte ha rilevato la mancata applicabilità in assenza di tale decisione.
artt. 273 e 280, cod. proc. pen.
Presupposti per l'adozione di misure cautelari: la loro inesistenza accertata in sede di merito può caratterizzare l'ingiustizia formale; qui non vi è stata una decisione che abbia dichiarato tale inesistenza.
Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010 (D'Ambrosio)
Principio secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; applicabilità limitata nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni cautelari si fondi sugli stessi elementi già valutati dal giudice che ha emesso la misura.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Conferma che la funzione solidaristica dell'indennizzo verrebbe compromessa se fosse riconosciuto a chi abbia dato causa, con dolo o colpa grave, alla propria restrizione; giustificazione dell'ostatività in tali ipotesi.
Giurisprudenza di legittimità (sentenze citate: Maltese, La Fornara, P., Hosni, Puro, Morabito, Quarta, Denaro, Patanella)
Principi affermati: il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma ex ante sulla sussistenza di condotte che abbiano creato la falsa apparenza di responsabilità; le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti possono integrare la condizione ostativa se adeguatamente motivate e connesse alla misura.
Massime di principio
- Per ottenere l'indennizzo per detenzione ingiusta occorre che il detenuto non abbia dato causa, con dolo o colpa grave, alla misura; il giudice della riparazione verifica autonomamente tale condizione ex ante, non giudicando la responsabilità penale.
- La qualificazione di "ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p. richiede una decisione di merito che accerti l'assenza dei presupposti cautelari; in mancanza, si è in presenza di una ingiustizia "sostanziale" valutabile secondo criteri diversi.
- Conversazioni o frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in illeciti possono precludere l'indennizzo se il giudice della riparazione motiva adeguatamente la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità e la loro relazione causale con l'adozione della misura.
- La mancata o insufficiente spiegazione del proprio comportamento durante gli atti processuali (es. interrogatorio) può "amplificare" il quadro indiziario e influire negativamente sulla valutazione della sussistenza di colpa grave.
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: può portare a conclusioni diverse partendo dallo stesso materiale probatorio, ma la motivazione deve essere congrua, priva di illogicità manifesta o contraddizioni per essere impugnabile.
- Per contestare con successo un rigetto dell'indennizzo è necessario dimostrare che la motivazione del giudice della riparazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o abbia omesso di considerare elementi rilevanti; semplici argomentazioni alternative raramente sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20797/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20799/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20800/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20807/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20808/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20811/2024 del 28/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →