Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18390/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che, confermando in parte la condanna pronunciata in primo grado, le aveva ritenute colpevoli del delitto previsto dagli artt. 81, 110 e 648-bis c.p. (riciclaggio/operazioni su provento di reato). Deducevano: (i) errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648-bis e 43 c.p. sul momento rappresentativo del dolo del riciclaggio; (ii) violazione di norme processuali e carenza di motivazione nell'ordinanza che ha negato la rinnovazione istruttoria richiesta per l'audizione di Aldo Lopriore, divenuto nel frattempo testimone assistito dopo il proscioglimento per prescrizione; (iii) mancata valutazione o travisamento degli estratti bancari relativi alla Sica s.r.l., che avrebbero dimostrato la buona fede delle imputate e l'assenza del dolo del riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni delle imputate confermassero la consapevolezza che gli assegni ricevuti provenivano dalla Sica s.r.l. e dunque potenzialmente da fatti illeciti, integrando almeno il dolo eventuale richiesto per il reato di riciclaggio. Ha inoltre escluso che l'audizione di Lopriore costituisse prova "nuova": il suo ruolo era già centrale nel processo e la sola modifica della sua veste processuale non rendeva necessaria la rinnovazione istruttoria, stante la completezza del compendio probatorio (documentale e ammissioni). La Corte ha ritenuto inoltre non sindacabile in sede di legittimità una valutazione di merito correttamente motivata sui documenti bancari. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che punisce chi, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni o valori, compie operazioni su somme provento di reato; la Corte ha applicato la norma ritenendo integrato il dolo eventuale dalle ammissioni e dalle circostanze di fatto

  • art. 43 cod. pen.

    Riferimento al dolo e alla sua configurazione; la Corte ha richiamato il concetto di dolo eventuale per il riciclaggio

  • art. 81 e art. 110 cod. pen.

    Articoli relativi alla continuazione e alla concorso di persone nel reato; usati per descrivere la fattispecie contestata e la responsabilità concorrente tra soggetti

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che regola i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla rinnovazione istruttoria in caso di giudizio abbreviato: la Corte ha ritenuto che il rigetto non fosse viziato da lacune o manifesta illogicità

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione degli atti processuali; richiamata nella doglianza per presunta mancanza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto infondati i rilievi formulati sotto questo articolo

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina lo stato di testimone assistito; la Corte ha ritenuto che la modifica della veste processuale di Lopriore non costituisse prova nuova tale da imporre la rinnovazione istruttoria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di irrogare sanzioni per ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare le ricorrenti al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il riciclaggio può essere accertato anche quando l'imputato non conosce l'esatta tipologia del reato presupposto: è sufficiente che abbia accettato il rischio (dolo eventuale) della provenienza illecita delle somme
  • Le ammissioni o dichiarazioni delle parti che dimostrino consapevolezza della provenienza dei fondi costituiscono prova forte del dolo e possono giustificare la condanna per riciclaggio
  • In sede di giudizio abbreviato la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è ammissibile solo se la prova è effettivamente nuova o se la motivazione di rigetto presenta lacune, contraddizioni o manifesta illogicità rilevanti ai fini della decisione
  • La modifica dello status processuale di un soggetto (da imputato a testimone assistito) non rende automaticamente "nuove" le informazioni che lo riguardano se il suo ruolo nel procedimento era già noto; la novità rilevante è quella probatoria sostanziale, non solo formale
  • Le valutazioni di merito sulle risultanze documentali (es. estratti bancari) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione di merito risulta coerente e completa; il rimedio va cercato in sede di merito salvo vizi motivazionali evidenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.