Cassazione Civile, Ordinanza n. 03949/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una lite ereditaria definita con sentenza che aveva accolto la domanda di reintegrazione della quota di legittima e condannato la soccombente alle spese. In sede esecutiva, a seguito di pagamento effettuato da un terzo, la creditrice aveva rilasciato quietanza dichiarando di ricevere la somma "a totale soddisfo" di quanto richiesto nell'atto di precetto e di non avere più nulla a pretendere, indicando anche la surrogazione del terzo pagatore. Successivamente la stessa creditrice aveva pagato l'imposta di registro dovuta sulla sentenza e aveva chiesto alla controparte il rimborso della quota gravante su quest'ultima, ottenendo decreto ingiuntivo. L'intimata proponeva opposizione sostenendo che la quietanza liberatoria avesse già estinto ogni ulteriore pretesa, compresa quella relativa all'imposta di registro. Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione; il Tribunale rigettava l'appello dell'ingiungente ritenendo che le spese di registrazione rientrassero nelle spese di lite e fossero automaticamente comprese nella liberazione dichiarata nella quietanza. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 276 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso monitorio per difetto di interesse, poiché esisteva già un titolo esecutivo per l'imposta di registro; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., perché la quietanza riguardava solo quanto richiesto nel precetto e non l'imposta di registro.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondati sia il vizio di motivazione apparente sia la censura sull'omessa declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la quietanza andava interpretata secondo il suo tenore letterale e sistematico e non poteva estendersi a regolare un'obbligazione non compresa nell'oggetto negoziale, quale la quota di imposta di registro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame dell'appello, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia una motivazione apparente o radicalmente mancante.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, incomprensibilità insuperabile o affermazioni irriducibilmente contraddittorie; non basta l'insufficienza motivazionale.
Norma evocata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e nullità della sentenza).
Evocato nel secondo motivo, ma la censura è ritenuta infondata perché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto sostanziale.
Il difetto di interesse ad agire può essere rilevato d'ufficio, ma solo se emerge senza necessità di accertamenti di fatto ulteriori; nel caso concreto non era rilevabile in cassazione.
Il ricorso era carente nell'esposizione dei fatti e nell'indicazione/trascrizione degli atti rilevanti, impedendo il rilievo officioso del difetto di interesse.
Richiamato nella quietanza per la surrogazione del terzo pagatore nei diritti del creditore.
La Corte lo richiama nel contesto del terzo motivo, ma risolve la questione soprattutto in base al limite oggettivo dell'atto negoziale e alla lettura sistematica della quietanza.
L'interpretazione va compiuta coordinando le varie espressioni del documento, senza isolare singole frasi dalla struttura complessiva della quietanza.
Le espressioni generali non comprendono oggetti estranei all'oggetto sul quale le parti si sono proposte di contrattare; il principio viene esteso anche alla quietanza mediante l'art. 1324 c.c.
Le norme sull'interpretazione del contratto si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, come la quietanza.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia incomprensibile in modo insuperabile o presenti contrasti logici irriducibili; non è sufficiente che il ragionamento sia ritenuto poco persuasivo o insufficiente.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il processo si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto sostanziale, sicché il giudice deve decidere sia sulla domanda monitoria sia sulle eccezioni dell'opponente.
- Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio solo se può essere accertato sulla base degli elementi già acquisiti; in cassazione non può essere rilevato quando richieda nuovi accertamenti di fatto o la verifica di atti non adeguatamente riportati nel ricorso.
- La parte vittoriosa non può invocare in cassazione un'eccezione di inammissibilità della propria stessa domanda per vanificare una decisione di merito a sé favorevole sul punto processuale.
- L'interpretazione di una quietanza o di un atto unilaterale a contenuto patrimoniale deve avvenire secondo il tenore complessivo del documento e non può estendersi oltre l'oggetto concretamente contemplato dalle parti; formule generiche come 'non aver più nulla a pretendere' non comprendono automaticamente pretese diverse e non contemplate, se il contesto documentale le circoscrive.
- In tema di interpretazione negoziale, il principio per cui le espressioni generali non si estendono a oggetti estranei all'accordo si applica anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c.
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