Cassazione Penale, Ordinanza n. 03304/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la condanna già pronunciata in appello per furto pluriaggravato. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha dedotto: violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla dichiarazione di responsabilità e sul trattamento circostanziale; in particolare ha contestato la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.; ha insistito sulla mancata affermazione della responsabilità; ha chiesto l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p.; ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza. La Corte ha ritenuto che la censura sull'aggravante fosse manifestamente infondata, che le doglianze sulla responsabilità fossero aspecifiche e meramente reiterative di quelle già respinte in appello, che la richiesta di stato di necessità fosse generica e infondata, e che anche le doglianze su particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche fossero aspecifiche.
Norme richiamate
In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante è configurabile quando la sottrazione avviene mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, anche senza nocumento per altri utenti, perché rileva la destinazione dell'energia a un pubblico servizio e la sua deviazione da tale destinazione.
Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica, correlata alle ragioni della decisione impugnata; l'assenza di tale correlazione rende i motivi inammissibili.
Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non evitabile se non attraverso il fatto illecito; non è applicabile quando il fatto sia giustificato da mero bisogno economico o da indigenza fronteggiabile con mezzi leciti o assistenziali.
La richiesta di particolare tenuità del fatto, se formulata in modo aspecifico e non confrontato con la motivazione di merito, non può essere scrutinata nel merito.
La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere devoluta in cassazione solo con censure specifiche e correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante della sottrazione di cose destinate a pubblico servizio può ricorrere anche quando l'energia sia prelevata mediante allaccio abusivo alla rete, senza necessità di provare un pregiudizio specifico ad altri utenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre in modo generico le doglianze già dedotte in appello.
- La richiesta di applicazione dello stato di necessità non può fondarsi sul solo bisogno economico o sull'indigenza, poiché la scriminante presuppone un pericolo attuale di danno grave alla persona e l'inevitabilità del fatto illecito.
- Le censure su particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche devono essere specifiche e correlate al percorso argomentativo del giudice di merito, altrimenti restano inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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