Cassazione Civile, Ordinanza n. 22192/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo a un dipendente. In primo grado, in sede di opposizione ex L. n. 92/2012, il licenziamento è stato annullato con reintegrazione del lavoratore e condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria e dei contributi. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo, da un lato, insussistente la prova di unità produttive autonome idonee a escludere o incidere sul requisito dimensionale rilevante per la tutela reale e, dall'altro, che i fatti contestati al dipendente, pur sussistenti, fossero sanzionabili solo in via conservativa secondo il c.c.n.l. Metalmeccanici Industria, non integrando la gravità richiesta per il recesso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 8 L. n. 300/1970, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare la configurabilità di distinte unità produttive autonome dell'organizzazione aziendale; (2) violazione degli artt. 8, 9 e 10 del c.c.n.l. Metalmeccanici Industria, assumendo che la Corte avesse erroneamente valutato i fatti disciplinari in modo atomistico e avesse trascurato la rilevanza della recidiva prevista dalla disciplina collettiva per il licenziamento con preavviso. La parte resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente diretto a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di fatto, non censurabile in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., e comunque non idoneo a dimostrare un errore di diritto; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata non contrastava con la giurisprudenza sulla non necessità di un preposto dotato di poteri rappresentativi ai fini dell'autonomia dell'unità produttiva, poiché il giudice di merito aveva fondato il proprio accertamento su indici di gestione unitaria. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per difetto di indicazione della sede di produzione del c.c.n.l., e improcedibile per mancato deposito del contratto collettivo ex art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.; in ogni caso lo ha giudicato infondato nel merito, poiché la Corte di merito aveva correttamente ritenuto che le condotte addebitate rientrassero tra quelle punite con sanzione conservativa, e che mancasse la recidiva richiesta dall'art. 10 lett. a) c.c.n.l. per il licenziamento con preavviso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione sul requisito dimensionale e sulla configurabilità di unità produttive autonome; la Corte non ravvisa una violazione della norma nella motivazione del giudice di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma richiamata quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame; la Corte evidenzia che le censure si risolvono in una critica di merito non deducibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è censurabile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che deduce l'erronea valutazione di un documento deve indicarne specificamente la sede di produzione e il contenuto; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è improcedibile se il documento su cui si fonda la censura, qui il contratto collettivo, non viene depositato.
artt. 8, 9 e 10 c.c.n.l. Metalmeccanici Industria
La Corte di merito, condivisa dalla Cassazione, ha ritenuto che le condotte contestate fossero sanzionabili in via conservativa ex art. 9 e che per l'ipotesi di licenziamento ex art. 10 lett. a) fosse necessaria una recidiva in due sospensioni, non risultata contestata.
art. 10 lett. a) c.c.n.l. Metalmeccanici Industria
Per il licenziamento con preavviso la previsione collettiva richiede, per le ipotesi punite dall'art. 9, la recidiva per due sanzioni conservative di sospensione quale elemento costitutivo della fattispecie.
art. 9 c.c.n.l. Metalmeccanici Industria
Le condotte esaminate dal giudice di merito sono state ricondotte alle ipotesi punite con sanzione conservativa e non al licenziamento disciplinare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura che miri solo a ottenere una diversa lettura delle prove e delle risultanze di fatto è inammissibile, soprattutto quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme e il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Ai fini della configurabilità di un'unità produttiva autonoma rilevante per la disciplina del rapporto di lavoro, non è necessario che vi sia un preposto dotato di poteri rappresentativi; ciò che conta è l'effettiva autonomia organizzativa e amministrativa, da accertarsi sulla base degli indici complessivi di gestione.
- Il ricorrente che lamenti in cassazione l'erronea valutazione di un contratto collettivo o di altro documento deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione della sua sede processuale e di trascrizione o riassunto del contenuto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile e, se il documento non è depositato, anche improcedibile.
- Quando la disciplina collettiva collega il licenziamento per giusta causa o con preavviso alla recidiva in precedenti sanzioni conservative, tale recidiva costituisce elemento costitutivo della fattispecie espulsiva e deve risultare specificamente allegata e provata.
- La qualificazione di una condotta disciplinare come insubordinazione richiede una valutazione conforme al suo significato tecnico-giuridico e alla gravità concreta del comportamento; se la condotta è di lieve entità o non esprime volontà di disobbedienza, può ricadere nell'area delle sanzioni conservative.
- Quando il giudice di merito accerta che i fatti contestati sono sussistenti ma sanzionabili solo in via conservativa secondo il contratto collettivo, il licenziamento disciplinare è illegittimo e può essere annullato con applicazione della tutela reintegratoria se ne ricorrono i presupposti normativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22138/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22141/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22144/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22145/2024 del 06/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22148/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →