Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36696/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conducente)

La controversia

A seguito di un incidente stradale, il conducente veniva sottoposto ad accertamento con etilometro e risultava un tasso alcolemico superiore al consentito; il Prefetto disponeva la sospensione della patente per 12 mesi. L'interessato proponeva opposizione, deducendo, tra l'altro, la mancata prova della taratura periodica dello strumento di rilevazione. Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione e il Tribunale confermava, ritenendo che l'opponente avrebbe dovuto richiedere nell'immediatezza o in sede di opposizione l'esibizione del libretto metrologico e che, non avendolo fatto, avesse svolto una contestazione generica. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente censurava tale impostazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di accertamenti effettuati con strumenti di misurazione, la prova della preventiva omologazione e della corretta taratura grava sempre sulla pubblica amministrazione che irroga la sanzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva posto a carico del cittadino l'onere di chiedere l'esibizione del libretto metrologico, osservando invece che, in tema di accertamento della violazione mediante etilometro, l'onere di dimostrare l'esecuzione delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura dello strumento grava sulla pubblica amministrazione, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. Perciò è irrilevante che l'interessato non abbia formulato una richiesta specifica di esibizione di quel documento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    La Corte richiama il procedimento camerale di definizione del ricorso, aderendo alla proposta del relatore.

  • art. 3 Cost.

    violazione dell'art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata nella motivazione, ha dichiarato illegittima la disciplina che non prevedeva verifiche periodiche e taratura delle apparecchiature di misurazione della velocità.

  • art. 45, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    l'art. 45, comma 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La norma è richiamata come disposizione dichiarata parzialmente costituzionalmente illegittima nella parte in cui non imponeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature di misurazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative fondate su accertamenti eseguiti con strumenti di misurazione, la prova della preventiva omologazione e della periodica taratura dello strumento grava sull'amministrazione, perché integra un fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.
  • Quando l'accertamento dell'infrazione dipende da un apparecchio elettronico soggetto a possibili alterazioni o imprecisioni, l'ordinamento non può porre a carico dell'automobilista una prova sostanzialmente diabolica del cattivo funzionamento dello strumento.
  • La contestazione dell'interessato è sufficiente se investe la mancanza di prova della taratura o delle verifiche periodiche; non è necessario che egli abbia richiesto specificamente, in sede amministrativa o giudiziale, l'esibizione del libretto metrologico o di documentazione equipollente.
  • Il principio vale in modo analogo per gli accertamenti effettuati con etilometro e per quelli eseguiti con autovelox, trattandosi in entrambi i casi di strumenti per i quali la correttezza della misurazione dipende da verifiche tecniche periodiche.
  • rami":["Processo civile","Esecuzioni"],"materie":["Impugnazioni","Opposizioni esecutive"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】</final>']} startassistant to=final 微信的天天中彩票 微信的天天中彩票 અનુસાર to=final 大发扑克 福利彩票天天 যথাযথ JSON only by not adding markdown? We need valid JSON not code fence. But final above had malformed due to accidental insertion. Need correct JSON only. Let's provide valid JSON. जरिए to=final 天天中ట్టుjson{

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.