Cassazione Civile, Ordinanza n. 26452/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito per rendere inefficace nei propri confronti la vendita di alcuni fabbricati effettuata da una società poi fallita in favore di una società acquirente. In primo grado la domanda fu accolta; la Corte d'appello, invece, dichiarò inammissibile l'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca in pendenza del fallimento della debitrice, ritenendo che la legittimazione spettasse al curatore fallimentare, e compensò le spese di lite. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi diretti non contro la statuizione di merito a sé favorevole, ma contro il rigetto della domanda di condanna della banca per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 96 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse ravvisato la mala fede o colpa grave dell'attrice, nonostante la trascrizione della domanda e l'iscrizione di ipoteca sui beni; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 96, commi 1 e 3, e 112 c.p.c., sostenendo la temerarietà dell'azione. Il ricorso incidentale proposto da un coobbligato/parte convenuta è stato dichiarato tardivo; la cessionaria del credito della banca ha resistito nel contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero solo al mancato riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e che tale accertamento costituisca valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di totale carenza di motivazione, che non era stato dedotto né sussisteva. Ha inoltre rilevato che la domanda ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. non era compatibile con la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello, poiché la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo oltre la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e quindi inidoneo a incidere sul giudizio. Sono state poste a carico della ricorrente principale le spese del giudizio di legittimità in favore della banca, con compensazione negli altri rapporti processuali, ed è stato disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'accertamento della sussistenza della mala fede, della colpa grave o della temerarietà della lite ai fini della responsabilità aggravata è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non censurabile in cassazione, salvo il vizio di totale carenza di motivazione.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ha ravvisato un autonomo profilo decisivo, trattandosi di censura diretta in realtà alla valutazione di merito sulla responsabilità aggravata.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura non idonea a superare la natura di merito dell'accertamento ex art. 96 c.p.c.
La pronuncia di condanna per responsabilità aggravata può intervenire solo oltre e in aggiunta alla pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; se le spese sono compensate, la domanda ex art. 96 risulta incompatibile con tale assetto.
Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
È richiamato quale termine decadenziale semestrale per la notificazione del ricorso incidentale tardivo.
È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Massime di principio
- L'accertamento dei presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della mera valutazione del materiale probatorio o della sufficienza della motivazione, salvo il vizio radicale di assenza di motivazione nei limiti oggi residui.
- La domanda di condanna per lite temeraria presuppone una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; essa non è coerente con una decisione che abbia compensato le spese, perché la condanna ex art. 96 c.p.c. si aggiunge alla regolazione delle spese e non la sostituisce.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. è tardivo e, se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, diviene inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26374/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_civile · 30 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_civile · 30 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26376/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_civile · 30 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26377/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_civile · 30 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26382/2025 del 30/09/2025
- ordinanza_civile · 30 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26383/2025 del 30/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →