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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32478/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Moretti impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, del DPR 309/1990, deducendo: (1) la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; (2) il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.; (3) nel secondo ricorso, la mancata applicazione prevalente delle attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la carenza di motivazione in relazione alle predette fattispecie e alla presunta manifesta illogicità della motivazione della corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli infondati o insufficientemente specifici. Tuttavia ha accolto parzialmente il gravame in relazione alla valutazione della recidiva: ha ritenuto che la corte territoriale non abbia adeguatamente motivato l'accertamento della recidiva e il suo peso sulla determinazione della pena (mancata verifica concreta dei parametri individualizzanti), e ha pertanto annullato la sentenza limitatamente all'applicazione della recidiva rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio anche in ordine all'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali in relazione a talune censure.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73 comma 5

    norma sostanziale contestata (illecito connesso allo spaccio/traffico di sostanze stupefacenti) in relazione alla quale è stata confermata la condanna di merito

  • codice penale art. 131-bis

    invocata dal ricorrente come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto che la corte d'appello abbia comunque esaminato il merito e escluso la fattispecie per le modalità della condotta e la pericolosità del ricorrente; le contestazioni del ricorrente non erano però specifiche e non hanno dimostrato l'insussistenza dei presupposti

  • codice penale art. 62 n. 4

    attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficientemente specificate per sindacare la valutazione di merito, pertanto la richiesta è stata in gran parte respinta

  • codice penale artt. 132 e 133

    richiamati dalla corte territoriale nella motivazione sul trattamento sanzionatorio (fissazione della pena e valutazione delle circostanze); la Corte di Cassazione ha ritenuto che la corte d'appello abbia svolto un esame sul punto, salvo la carenza motivazionale relativa alla recidiva

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e chiaramente motivate: affermazioni generiche sulla sussistenza di una circostanza attenuante o di una causa di non punibilità non sono sufficienti per ottenere il sindacato di legittimità.
  • Il giudice di merito può esaminare ex officio l'applicabilità di fattispecie favorevoli (es. art. 131-bis o attenuanti), ma quando rigetta tali applicazioni deve motivare compiutamente: mera enunciazione o richiamo formale alle norme non basta.
  • L'accertamento della recidiva richiede motivazione concreta e individualizzata: il giudice deve valutare natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità della recidiva e altri parametri di personalizzazione; la mancata spiegazione di questi elementi può determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Le valutazioni del merito sui fatti e sulla concessione di circostanze attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione (mancanza, illogicità o manifesta contraddittorietà) o violazione di legge, e il ricorrente deve indicare esattamente in cosa consista il vizio.
  • In caso di accoglimento parziale (es. annullamento limitato a profilo motivazionale), la Corte di rinvio valuta nuovamente sia la presenza della circostanza censurata sia l'eventuale rideterminazione della pena, con possibili modifiche del trattamento sanzionatorio.

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