Cassazione Penale, Sentenza n. 34521/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che: a) ha confermato la responsabilità per un prelievo bancomat (utilizzo indebito di carta) sostenendo che dalla video‑sorveglianza e dalla stampa dei prelievi risulti la sua presenza e l'uso della carta; il ricorrente deduce travisamento della prova osservando che la stampa indica Gorizia e non Monfalcone e che la Corte avrebbe fatto ricadere rilevanza su un prelievo non contestato; b) censura inoltre l'aumento della pena per recidiva operato in appello, sostenendo violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo perché il primo grado non aveva applicato la recidiva (effetto speciale) e la pubblica accusa non aveva impugnato tale punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (in parte per manifesta infondatezza e in parte reiterativo). Ha ritenuto corretta la valutazione sulla prova: la congruenza tra orario video, deposizione del teste e stampa dei prelievi giustifica l'affermazione di responsabilità per il prelievo a Monfalcone nonostante la dicitura 'Gorizia' nella stampa, verosimilmente riferita alla sede di dipendenza. Sulla pena la Corte ha confermato che, venuto meno il reato più grave (furto aggravato) e relative aggravanti ad effetto speciale, il reato residuo (utilizzo indebito) poteva essere ricalcolato con l'applicazione della recidiva; l'aumento è stato comunque contenuto per rispettare il divieto di reformatio in pejus. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sul divieto di reformatio in pejus: la Corte ha valutato che la modifica del trattamento sanzionatorio non ha violato il divieto perché l'aumento della pena è stato contenuto e giustificato dal venir meno del reato più grave, evitando un peggioramento ingiustificato rispetto alla situazione determinata dall'impugnazione del ricorrente.
art. 63 cod. pen. (comma 4 richiamato)
Disciplina delle circostanze aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha ritenuto che quando, a seguito di proscioglimento per il reato più grave, rimane un'unica aggravante ad effetto speciale (la recidiva), l'aumento della pena in relazione a quella aggravante è obbligatorio e va computato nella determinazione della pena del reato residuo.
art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.
Aggravante prevista per il furto: il Tribunale di primo grado aveva applicato questa aggravante in relazione al furto; la Corte d'appello, invece, avendo escluso il furto per difetto di querela, ha riconsiderato il calcolo della pena sul reato residuo senza considerare più tale aggravante.
Norma che punisce l'utilizzo indebito di carte di pagamento: la Corte ha confermato la condanna per questo reato e ha discusso la misura della sanzione pecuniaria; pur essendo indicato un minimo edittale superiore (menzionato in motivazione), la Corte ha ritenuto compatibile mantenere l'importo determinato in primo grado per rispetto del limite della reformatio in pejus.
Massime di principio
- La prova può essere valutata nel suo insieme: discrepanze formali in documenti (es. indicazione della sede su stampa prelievi) possono essere superate se risultano elementi convergenti (videoregistrazioni, deposizioni, tempistica) che rendono verosimile la ricostruzione.
- Se in grado successivo viene meno il reato più grave e le aggravanti ad esso collegate, il giudice può ricalcolare la pena sul reato residuo applicando le aggravanti effettivamente sussistenti per quest'ultimo, anche se ciò comporta un aumento rispetto al primo grado, purché si eviti la reformatio in pejus non consentita all'impugnante.
- Non è necessario che la pubblica accusa impugni specificamente il punto sulla recidiva quando la modifica della qualificazione o l'esito dell'appello rendono obbligatorio il diverso calcolo della pena in conseguenza del venir meno di circostanze (es. effetto speciale) precedentemente rilevanti.
- Il divieto di reformatio in pejus limita l'esercizio del potere correttivo del giudice d'appello: l'aumento della pena deve essere motivato e, se possibile, mitigato per non peggiorare ingiustificatamente la posizione dell'imputato che ha impugnato la sentenza.
- In presenza di documentazione tecnica (stampe operazioni, ricevute) occorre considerare possibili incongruenze formali (es. sede indicata) e valutarle insieme agli altri elementi probatori prima di escluderne la rilevanza.
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