Ordinanza n. 1162/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento prefettizio e i conseguenti atti incidenti sull'esercizio dell'attività di autotrasporto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa di autotrasporto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Le censure riguardavano, in particolare, la solidità e l'attualità del compendio indiziario posto a fondamento del provvedimento impugnato, l'osservanza delle specifiche misure in materia di trasporti previste dal Regolamento CE n. 1079/2009 e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime preventivo meno afflittivo previsto dall'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere adeguatamente salvaguardata mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, sede appropriata per esaminare approfonditamente le molteplici censure relative al compendio indiziario, alla disciplina europea in materia di trasporti e ai presupposti dell'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. Nelle more, in linea con quanto già disposto con decreto monocratico, ha sospeso gli effetti del provvedimento limitatamente alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori. L'appello cautelare è stato quindi accolto nei limiti indicati in motivazione, con trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR.
Consente al giudice cautelare di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando ciò sia funzionale alla tutela dell'esigenza cautelare.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Prevede un regime preventivo meno afflittivo, la cui applicabilità e i relativi presupposti devono essere verificati nel giudizio di merito.
Regolamento CE n. 1079/2009
Rileva per le specifiche misure in materia di trasporti dedotte dall'appellante, la cui osservanza deve essere esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le censure richiedono un approfondito esame della solidità e attualità del compendio indiziario e dell'applicazione coordinata di discipline normative complesse, il giudice può ritenere appropriata la celere fissazione dell'udienza di merito, assicurando nel frattempo una tutela cautelare limitata agli effetti più pregiudizievoli dell'atto.
- La tutela cautelare può essere modulata selettivamente, sospendendo soltanto gli effetti dell'atto amministrativo idonei a compromettere immediatamente la prosecuzione dell'attività economica, senza anticipare integralmente la decisione sul merito.
- Quando sono contestati provvedimenti preventivi incidenti sull'esercizio di un'attività di autotrasporto, la verifica della solidità e attualità degli indizi, dell'osservanza delle specifiche misure settoriali e dell'eventuale applicabilità del regime meno afflittivo previsto dall'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 deve essere compiuta nella sede di merito, salva una tutela cautelare interinale e proporzionata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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