Cassazione Civile, Ordinanza n. 34194/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un’area destinata a vigneto, inserita fin dal 1987 in una zona urbanistica per attrezzature e impianti di interesse generale, hanno chiesto alla Corte di appello la condanna del Comune al pagamento dell’indennità dovuta per la reiterazione del vincolo espropriativo. La domanda era stata formulata assumendo che il vincolo, scaduto e poi reiterato senza soluzione di continuità, avesse comportato un sacrificio indennizzabile già a partire dal 2003, con richiesta anche per le annualità successive. Il giudice di merito aveva respinto la pretesa ritenendo che, in base alla disciplina transitoria provinciale, il diritto all’indennizzo potesse sorgere solo dopo la scadenza del vincolo ancora vigente alla data di entrata in vigore della legge del 2008 e quindi solo per il periodo successivo al 2013; aveva inoltre escluso il diritto perché non sarebbe stato dimostrato un danno concreto, essendo il terreno ancora sfruttato agricolarmente. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione della disciplina provinciale transitoria e del suo coordinamento con la normativa statale e costituzionale in tema di vincoli espropriativi reiterati; il secondo per falsa applicazione della disciplina dell’indennizzo, contestando l’affermazione secondo cui fosse necessario provare un danno ingiusto o un pregiudizio concreto ulteriore rispetto al sacrificio insito nel vincolo; il terzo sulla regolazione delle spese di lite, lamentando mancata compensazione e indebita liquidazione di spese non richieste. Il Comune ha resistito, proponendo ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia su un’eccezione preliminare relativa alla necessità di un previo procedimento amministrativo e alla prova del pregiudizio, oltre a un ricorso incidentale non condizionato sulla spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale: ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato del Comune e ha dichiarato assorbito quello non condizionato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la norma transitoria provinciale non esclude l’indennizzabilità dei vincoli apposti anteriormente alla legge, ma disciplina solo la loro reiterabilità; inoltre ha affermato che, per l’indennizzo da legittima reiterazione del vincolo espropriativo, non è richiesta al proprietario la prova di un danno ingiusto in senso civilistico, trattandosi di ristoro dovuto per un atto lecito della pubblica amministrazione e correlato al sacrificio patrimoniale subito. È stata anche richiamata la possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte incidentale, ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
art. 148, comma 8-bis, L.P. Trento n. 1 del 4 marzo 2008
"Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6... si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52"
Norma transitoria che consente la reiterazione dei vincoli preesistenti e ne coordina la decorrenza con la scadenza, senza escludere l’indennizzabilità dei vincoli già apposti prima della sua entrata in vigore.
art. 52, commi 5 e 6, L.P. Trento n. 1 del 4 marzo 2008
"possono essere motivatamente reiterati una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il comune provveda alla corresponsione... di un indennizzo"
La reiterazione del vincolo preordinato all’espropriazione è consentita nei limiti di durata previsti solo a fronte del pagamento dell’indennizzo richiesto dal privato.
art. 48, L.P. Trento n. 15 del 4 agosto 2015
Richiamato come disciplina sopravvenuta che conferma la decorrenza dell’indennizzo per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale.
art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001
Costituisce il parametro generale dell’indennizzo per legittima reiterazione del vincolo espropriativo, richiamato in coerenza con la giurisprudenza costituzionale.
art. 2 L. n. 1187 del 19 novembre 1968
È evocato come termine di efficacia dei vincoli urbanistici, oltre il quale la reiterazione deve essere accompagnata da indennizzo.
art. 42, comma 3, Cost.
Il protrarsi della mancata fruibilità del bene, senza indennizzo, per vincoli aventi carattere particolare, è letto come violazione della garanzia costituzionale della proprietà.
Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione risulta implicitamente assorbita dalla decisione di merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di regolazione delle spese, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Richiamato dai ricorrenti per la compensazione delle spese, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- La disciplina transitoria sui vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione non va letta come norma che limita l’indennizzo ai soli periodi successivi alla sua entrata in vigore, ma come regola che consente la reiterazione dei vincoli preesistenti e richiama il regime indennitario generale applicabile anche al pregresso, nei limiti della prescrizione.
- Quando un vincolo espropriativo legittimamente reiterato supera il limite temporale fissato dalla legge, il proprietario ha diritto a un indennizzo per il sacrificio subito, essendo il ristoro collegato a un atto lecito della pubblica amministrazione e non alla prova di un illecito civile.
- Per l’indennizzo da legittima reiterazione del vincolo urbanistico non è necessario dimostrare un danno ingiusto in senso stretto: è sufficiente il pregiudizio patrimoniale consistente nella compressione della fruibilità o del valore di mercato del bene.
- Il giudice, nell’applicare la disciplina dei vincoli reiterati, deve distinguere tra domanda di indennizzo per reiterazione legittima, devoluta al giudice ordinario, e domanda risarcitoria per reiterazione illegittima, che presuppone l’annullamento dell’atto e appartiene alla giurisdizione amministrativa.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la questione dedotta dalla parte è stata comunque assorbita, anche implicitamente, dalla decisione di merito.
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