Cassazione Penale, Sentenza n. 36184/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l’ordinanza del 5 marzo 2026 con cui la Corte di appello di Ancona, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di rideterminare gli aumenti per continuazione e la pena finale stabilita dalla Corte di appello di Lecce in sede di rinvio, con sentenza irrevocabile il 28 gennaio 2025. In sede di rinvio era stata esclusa la recidiva, ma la pena finale era rimasta di venti anni di reclusione; gli aumenti applicati per i reati satellite non erano stati indicati e quantificati espressamente e il risultato era stato determinato anche in applicazione del limite di cui all’art. 78 c.p. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto la violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, c.p.p., sostenendo che la questione portata al giudice dell’esecuzione non coincidesse con quella già sottoposta alla Cassazione contro la sentenza di rinvio: non si contestavano soltanto i criteri di commisurazione, ma l’impossibilità di verificare il rispetto del divieto di reformatio in peius a causa della mancata specificazione dei singoli aumenti, con conseguente asserita illegalità quantitativa della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza. La contestazione riproponeva, nella sostanza, la questione già esaminata nel ricorso contro la sentenza di rinvio: la presunta violazione del divieto di reformatio in peius, prospettata ora attraverso la mancata indicazione degli aumenti per continuazione. Ha inoltre ribadito che il giudice dell’esecuzione può rideterminare la pena solo nei casi tassativamente previsti e che la pena è illegale soltanto quando, per specie, genere o quantità, sia estranea al sistema o oltrepassi i limiti stabiliti dall’ordinamento. Gli errori nei passaggi di commisurazione, nel calcolo o nella motivazione dei singoli aumenti, anche se macroscopici, determinano al più l’illegittimità della pena e devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione nella fase di cognizione; una volta formato il giudicato, non consentono di rideterminare la pena in sede esecutiva. La Corte ha richiamato anche la precedente decisione sul caso, secondo cui non vi era stata violazione della reformatio in peius: la pena base era stata fissata nel minimo edittale e gli aumenti per i reati satellite erano stati computati in primo grado in funzione del limite previsto dall’art. 78 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ora come allora, infatti, il nucleo della censura è costituito sempre e comunque dalla presunta violazione del divieto di reformatio in peius che, una volta, è declinato sotto il profilo della mancata o errata indicazione del criterio di commisurazione della pena e degli aumenti operati in continuazione e, un’altra, è prospettato evidenziando che la mancata specificazione dei singoli aumenti non consentirebbe di procedere in concreto alla verifica circa la violazione o meno del medesimo divieto e che ciò, conseguentemente, riverbererebbe in termini di illegalità della pena finale inflitta.
La censura fondata sul divieto di reformatio in peius e sulle modalità di determinazione della pena attiene alla fase di cognizione e non può essere riproposta in sede esecutiva dopo che è stata già sottoposta al giudice dell’impugnazione.
in tema di reato continuato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, nell'escludere un'aggravante ad effetto speciale, non operi la corrispondente riduzione sanzionatoria, nel caso in cui la pena base per il reato ritenuto più grave sia stata determinata nel minino edittale e siano stati, altresì, operati, con riguardo a ciascun reato satellite, singoli aumenti di pena non computati in primo grado in funzione del rispetto del limite di cui all'art. 78 cod. pen.
Nel caso esaminato, l’esclusione dell’aggravante non imponeva una riduzione della pena finale quando la pena base era già al minimo edittale e gli aumenti per i reati satellite erano stati applicati in funzione del limite stabilito dall’art. 78 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 27, comma 3, Cost.
il procedimento esecutivo conosce, come ricordato da Sez. Un. Gatto, «un'articolata serie di funzioni finalizzate all'attuazione del principio costituzionale dell'adeguatezza della pena nella prospettiva della sua umanizzazione e della rieducazione del condannato», secondo la nitida affermazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., che si accompagna all'attribuzione al giudice di «penetranti strumenti d'intervento, che consentono sostanziali modificazioni del debito punitivo nella sua struttura e nelle concrete modalità del relativo adempimento».
La funzione costituzionale di umanizzazione e rieducazione della pena giustifica l’attribuzione al giudice dell’esecuzione di poteri di intervento, ma tali poteri restano soggetti ai presupposti e ai limiti stabiliti dall’ordinamento.
art. 7 CEDU
solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, sovverte le valutazioni valoriali riservate al legislatore e travolge il caposaldo della prevedibilità della sanzione, presupposto essenziale di una responsabilità penale che voglia farsi rispettosa del principio di colpevolezza e corrispondere all'art. 7 CEDU, secondo la lettura che di esso propone la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta; Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna; Corte EDU, GC, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro).
La pena è illegale quando non è prevista dall’ordinamento per genere, specie o quantità, perché in tal caso viene meno la prevedibilità della sanzione richiesta dall’art. 7 CEDU.
Massime di principio
- Il potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena è eccezionale e circoscritto ai casi e ai limiti previsti dalla legge.
- È pena illegale, suscettibile di intervento in sede esecutiva anche dopo il giudicato, soltanto la sanzione non prevista dall’ordinamento per genere, specie o quantità, oppure eccedente i limiti legali.
- Gli errori nell’iter di commisurazione della pena, nei calcoli intermedi o nella motivazione degli aumenti, anche se macroscopici, rendono la pena al più illegittima e devono essere dedotti mediante i rimedi d’impugnazione nella fase di cognizione; non consentono la rideterminazione in sede esecutiva dopo la formazione del giudicato.
- Una censura già sottoposta al giudice dell’impugnazione non può essere riproposta in sede esecutiva mediante una diversa formulazione, quando il suo nucleo resta la contestazione dei criteri di determinazione della pena e della presunta violazione del divieto di reformatio in peius.
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