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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24904/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

L'utente del servizio idrico aveva chiesto il risarcimento dei danni lamentando che la società fornitrice, in presenza di una perdita occulta nell'impianto idrico privato che aveva determinato consumi anomali, non l'avesse segnalata tempestivamente e con modalità idonee, in violazione della Carta del Servizio Idrico Integrato e del Regolamento del servizio. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 28 e 43 del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile. In sostanza contestava l'individuazione degli obblighi gravanti sul gestore e la liquidazione del danno, sostenendo che l'eventuale omissione dell'utente nell'autolettura e nella verifica del contatore escludesse o comunque incidesse sull'inadempimento del gestore e sul nesso causale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la Carta del Servizio e il Regolamento, valorizzando i doveri di correttezza e buona fede nel contratto di somministrazione idrica: il semplice invio di una fattura per consumi anomali, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione e senza espressa segnalazione dell'anomalia, non integra un'adeguata comunicazione idonea a consentire all'utente di attivarsi tempestivamente per contenere il danno da perdita occulta. Ha inoltre escluso che l'eventuale mancata autolettura o verifica dell'impianto da parte dell'utente elimini di per sé l'inadempimento del gestore al proprio distinto obbligo di segnalazione. Quanto al danno e al nesso causale, la Corte ha ritenuto che si trattasse di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sorretti da motivazione adeguata, non censurabili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro di denuncia per falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.

  • art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato

    la comunicazione dei consumi anomali deve avvenire in modo idoneo a consentire all'utente di percepire prontamente l'anomalia e di attivarsi per evitare l'aggravamento del danno.

  • artt. 26, 28 e 43 del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile

    sono lette in coordinamento con la Carta del servizio e con i doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di somministrazione.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    è la base del contributo unificato cui si aggancia l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel contratto di somministrazione idrica, il gestore ha un autonomo obbligo di segnalare all'utente i consumi anomali con modalità tempestive e idonee a consentire un'effettiva presa di conoscenza dell'anomalia e l'adozione di misure utili a contenere il danno.
  • L'invio di una semplice fattura commerciale per consumi anomali, se effettuato dopo un apprezzabile lasso di tempo e senza esplicita evidenza dell'anomalia, non equivale ad adeguata segnalazione dell'irregolarità del consumo.
  • L'eventuale omissione dell'utente nei controlli dell'impianto o nell'autolettura non esclude, di per sé, l'inadempimento del gestore rispetto al distinto obbligo di avviso sui consumi anomali.
  • La valutazione del nesso causale tra inadempimento del gestore e danno, nonché la quantificazione del pregiudizio, quando sorrette da motivazione congrua, sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione.
  • Le norme della Carta del servizio e del regolamento di fornitura devono essere interpretate secondo buona fede e correttezza, in funzione di tutela dell'utente contro l'aggravamento del danno derivante da perdite occulte.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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