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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13292/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolato in otto motivi contestava: la mancata applicazione dell'art. 157-ter cod. pen. per l'asserita perdita del diritto di privativa sul modello da parte di Ferrari (richiamando il riconoscimento EUIPO); l'assenza di elementi probatori che dimostrassero l'acquisto congiunto dell'autovettura con Petrone e, quindi, la rilevanza degli artt. 110 e 648 cod. pen.; il vizio di motivazione posto che la carta di circolazione indicava la vettura come "replica" e quindi sarebbe venuto meno il dolo di ricettazione e di usurpazione di titolo di proprietà industriale; l'erronea qualificazione della fattispecie come reato procedibile d'ufficio (art. 517-ter, secondo comma) invece che a querela; la non configurabilità del reato perché l'acquirente era un destinatario finale (richiamo all'art. 1, comma 7, d.l. 35/2005) e dunque al massimo un illecito amministrativo; la rilevanza dell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto (art. 712 cod. pen.); la sussistenza di circostanze attenuanti (art. 62 n. 6 e n. 4 cod. pen., nonché art. 648, comma 4) per la transazione con Ferrari, il risarcimento e altre circostanze attenuanti da considerare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 517-ter, secondo comma, cod. pen. (fabbricazione/ commercio di beni usurpanti titoli di proprietà industriale) e la condanna anche per ricettazione. Ha ritenuto provata la consapevolezza della contraffazione da parte dell'Anselmo e il fine di lucro (acquisto con finalità di rivendita), escludendo la mera configurabilità dell'illecito amministrativo. Ha inoltre stabilito che la norma del secondo comma dell'art. 517-ter è procedibile d'ufficio in virtù dell'art. 50, comma 2, c.p.p.; ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto (art. 712) perché emersa la consapevolezza; ha negato le attenuanti invocate (art. 62 n. 6 e n. 4, art. 648, comma 4) per carattere non satisfattivo del risarcimento e per l'elevato valore del bene. Conseguentemente il verdetto di merito (pena complessiva: un anno e due mesi di reclusione e euro 400 di multa) è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 517-ter cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che integra il reato la commercializzazione di prodotti realizzati in violazione di titoli di privativa (anche mediante replica/imitazione del modello), purché sussistano consapevolezza dell'usurpazione del titolo e finalità di lucro; il secondo comma, pur equiparato al primo ai fini della pena, è procedibile d'ufficio in base alla regola generale di cui all'art. 50, comma 2, c.p.p.

  • art. 474 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla precedente imputazione per falso: la Corte ha condiviso la riqualificazione del fatto in materia di usurpazione di titoli di proprietà industriale (art. 517-ter) e non ha ritenuto pertinente l'originaria qualificazione quale falso.

  • art. 157-ter cod. pen.

    Il ricorrente contestava l'applicabilità per la perdita della privativa; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita perdita della privativa ai fini della configurazione del reato, richiamando la giurisprudenza che considera l'imitazione e la riproduzione consistente anche senza l'uso esclusivo di marchi.

  • artt. 110 e 648 cod. pen.

    Gli artt. 110 (concorso di persone) e 648 (ricettazione) sono stati richiamati in relazione alla condotta concorrente e all'acquisto/detenzione del bene: la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e il dolo di ricettazione per finalità di lucro.

  • art. 1, comma 7, d.l. 35/2005

    La tesi del ricorrente che la fattispecie dovesse essere inquadrata come illecito amministrativo ai sensi della norma è stata respinta perché è stato accertato il fine di immissione nel mercato e il profitto, configurando reato penale.

  • art. 712 cod. pen.

    L'ipotesi di incauto acquisto (contravvenzione) è stata esclusa: la Corte ha ritenuto che vi fosse consapevolezza della provenienza illecita, non mera negligenza.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    L'attenuante per risarcimento del danno è stata negata perché il risarcimento è stato ritenuto non "satisfattivo" e non idoneo a modificare la valutazione della gravità del fatto.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per particolare tenuità o per altre circostanze attenuanti è stata esclusa in ragione del valore elevato del bene e del carattere intenzionale e commerciale della condotta.

  • art. 648, comma 4 cod. pen.

    L'attenuante speciale prevista non è stata riconosciuta a causa dell'entità del profitto/valore del bene e della mancanza di elementi che indichino piena riparazione o collaborazione qualificata.

  • art. 50, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare la procedibilità d'ufficio del reato qualificato dall'art. 517-ter, secondo comma, in assenza di una norma che disponga altrimenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La riproduzione o imitazione di un modello protetto (anche se fuori produzione) può integrare il reato di fabbricazione/commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: non è necessaria la contemporanea esistenza di un diritto di esclusiva intatto se la condotta realizza una violazione riconoscibile del segno distintivo o del disegno.
  • La qualificazione del mezzo come "replica" nella documentazione amministrativa (es. carta di circolazione) non è decisiva: la valutazione della liceità si fonda sulle circostanze fattuali concrete e sulla percezione della provenienza del bene.
  • La consapevolezza della contraffazione e l'intento di trarre profitto possono essere desunti da elementi concreti (annunci di vendita, modalità di presentazione, mercato di riferimento, dichiarazioni dell'imputato) e, se provati, escludono l'ipotesi di incauto acquisto.
  • Il secondo comma dell'art. 517-ter è procedibile d'ufficio, per cui la mancata querela non impedisce l'azione penale quando la fattispecie rientri in quella disposizione.
  • Il riconoscimento di attenuanti legate al risarcimento o a transazioni con il titolare del marchio è valutato in termini di "satisfactory" effect: risarcimenti parziali o transazioni non necessariamente escludono la responsabilità penale né assicurano attenuanti se il danno o il valore del bene sono rilevanti.
  • In situazioni simili è cruciale raccogliere e documentare elementi che dimostrino la liceità della provenienza (fatture, certificati di autenticità, dichiarazioni probatorie) e l'uso personale non commerciale, se si intende evitare la configurabilità del reato.
  • Dal punto di vista difensivo, la presenza di dubbi sulla consapevolezza rispetto alla contraffazione può essere centrale: prove che l'acquirente abbia fatto tutte le verifiche ragionevolmente richieste (diligenza) possono sostenere l'ipotesi di contravvenzione anziché il reato.

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