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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26913/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per appropriazione indebita relativa a 57.000 euro affidatile da Angela Rettura. I motivi di ricorso denunciavano: violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p. e art. 533 c.p.p.) e carenza di valutazione critico/penetrante delle dichiarazioni della persona offesa (art. 192 c.p.p. menzionato dalla difesa); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) circa la valenza probatoria delle testimonianze (Scollo, Laticignola, Baglio, Cataldi) e degli SMS intercorsi tra le parti; contestazione della corrispondenza tra la somma oggetto della restituzione e l'importo proveniente dall'ex libretto menzionato dalla persona offesa; richiesta di annullamento delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettuato un rigoroso e penetrante esame della credibilità della persona offesa, che le dichiarazioni della Rettura potevano legittimamente fondare la responsabilità penale se adeguatamente motivate, e che le testimonianze e gli SMS corroborassero il racconto della parte offesa. È stato escluso il travisamento della prova richiesto per annullare la valutazione di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (quantificate con separato decreto dalla Corte d'appello).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) e (lett. e))

    Art. 606 lett. b) utilizzato per censurare presunte violazioni di legge; lett. e) per rilevare vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i profili denunciati manifestamente infondati o riconducibili alla valutazione della prova di merito non sindacabile in sede di legittimità se non sussiste travisamento della prova.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti del giudizio sulle prove; la Corte ha comunque valutato che l'appello aveva compiuto il necessario esame critico delle dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui le regole del comma terzo dell'art. 192 non si applicano alla persona offesa: le sue dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se sussiste adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca, più penetrante rispetto a quella richiesta per i testimoni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 46 del 22/03/2024

    La Corte d'appello ha preso atto della pronuncia costituzionale nel rideterminare la misura della pena in appello, applicando le conseguenze indicate dalla Consulta.

  • Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012 (Rv. 253214)

    Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214

    Richiamata come principio consolidato sulla verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sulla necessità di motivazione più rigorosa quando tali dichiarazioni stanno da sole a fondamento della condanna.

  • artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83

    Norme richiamate per la liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la condanna alla rifusione delle spese deve essere liquidata con separato decreto ai sensi di tali articoli.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente e ‘penetrantemente’ motivate, costituire base sufficiente per la responsabilità penale anche in assenza di riscontro documentale, purché la corte di merito valuti e spieghi la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • La moralità o riprovevolezza della persona offesa (es. dichiarazioni sul proprio stato economico) non incide automaticamente sulla credibilità delle sue dichiarazioni relative a fatti privati; occorre una motivazione specifica per discreditarne il racconto.
  • Elementi di corroborazione esterni (testimonianze terze, messaggi SMS, comportamenti successivi come la mancata restituzione o la mancata risposta alla diffida) rafforzano la valutazione probatoria e rendono più difficile il sindacato in sede di legittimità se non emerge un travisamento palese della prova.
  • In sede di Cassazione non è consentito proporre motivi reiterativi già esaminati e superati in appello; inoltre questioni omesse o non dedotte in appello (es. quantificazione del danno) sono inammissibili in cassazione.
  • Il vizio di 'travisamento della prova' richiede l'individuazione di una prova inesistente o di un risultato oggettivamente diverso da quello reale e decisivo per la decisione; mere alternative interpretazioni dei fatti da parte del giudice di legittimità non sono sufficienti per annullare le valutazioni di merito.

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