Cassazione Penale, Sentenza n. 26913/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per appropriazione indebita relativa a 57.000 euro affidatile da Angela Rettura. I motivi di ricorso denunciavano: violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p. e art. 533 c.p.p.) e carenza di valutazione critico/penetrante delle dichiarazioni della persona offesa (art. 192 c.p.p. menzionato dalla difesa); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) circa la valenza probatoria delle testimonianze (Scollo, Laticignola, Baglio, Cataldi) e degli SMS intercorsi tra le parti; contestazione della corrispondenza tra la somma oggetto della restituzione e l'importo proveniente dall'ex libretto menzionato dalla persona offesa; richiesta di annullamento delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi reiterativi e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettuato un rigoroso e penetrante esame della credibilità della persona offesa, che le dichiarazioni della Rettura potevano legittimamente fondare la responsabilità penale se adeguatamente motivate, e che le testimonianze e gli SMS corroborassero il racconto della parte offesa. È stato escluso il travisamento della prova richiesto per annullare la valutazione di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (quantificate con separato decreto dalla Corte d'appello).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b) e (lett. e))
Art. 606 lett. b) utilizzato per censurare presunte violazioni di legge; lett. e) per rilevare vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i profili denunciati manifestamente infondati o riconducibili alla valutazione della prova di merito non sindacabile in sede di legittimità se non sussiste travisamento della prova.
Richiamato dalla difesa in relazione ai limiti del giudizio sulle prove; la Corte ha comunque valutato che l'appello aveva compiuto il necessario esame critico delle dichiarazioni della persona offesa.
La Corte richiama il principio secondo cui le regole del comma terzo dell'art. 192 non si applicano alla persona offesa: le sue dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se sussiste adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca, più penetrante rispetto a quella richiesta per i testimoni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 46 del 22/03/2024
La Corte d'appello ha preso atto della pronuncia costituzionale nel rideterminare la misura della pena in appello, applicando le conseguenze indicate dalla Consulta.
Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012 (Rv. 253214)
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214
Richiamata come principio consolidato sulla verifica di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sulla necessità di motivazione più rigorosa quando tali dichiarazioni stanno da sole a fondamento della condanna.
D.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83
Norme richiamate per la liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la condanna alla rifusione delle spese deve essere liquidata con separato decreto ai sensi di tali articoli.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente e ‘penetrantemente’ motivate, costituire base sufficiente per la responsabilità penale anche in assenza di riscontro documentale, purché la corte di merito valuti e spieghi la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
- La moralità o riprovevolezza della persona offesa (es. dichiarazioni sul proprio stato economico) non incide automaticamente sulla credibilità delle sue dichiarazioni relative a fatti privati; occorre una motivazione specifica per discreditarne il racconto.
- Elementi di corroborazione esterni (testimonianze terze, messaggi SMS, comportamenti successivi come la mancata restituzione o la mancata risposta alla diffida) rafforzano la valutazione probatoria e rendono più difficile il sindacato in sede di legittimità se non emerge un travisamento palese della prova.
- In sede di Cassazione non è consentito proporre motivi reiterativi già esaminati e superati in appello; inoltre questioni omesse o non dedotte in appello (es. quantificazione del danno) sono inammissibili in cassazione.
- Il vizio di 'travisamento della prova' richiede l'individuazione di una prova inesistente o di un risultato oggettivamente diverso da quello reale e decisivo per la decisione; mere alternative interpretazioni dei fatti da parte del giudice di legittimità non sono sufficienti per annullare le valutazioni di merito.
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