Cassazione Civile, Ordinanza n. 18980/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria aveva negato il riconoscimento dei requisiti di ruralità di un fabbricato di proprietà della società contribuente, mutandone la categoria catastale da D/10 a D/1. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata solo parzialmente, ritenendo che una parte del reddito derivante dall'attività fotovoltaica potesse essere ricondotta al reddito agrario, purché l'attività energetica risultasse subvalente rispetto a quella agricola. Avverso la sentenza d'appello la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Tuttavia, prima dell'udienza di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore, rappresentando che il successivo Docfa non era stato rettificato dall'amministrazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto della rinuncia depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell'udienza. Verificati i requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio non soggetto ad accettazione della controparte ai fini dell'effetto estintivo, mentre l'eventuale accettazione rileva solo per le spese. Le spese del giudizio sono state compensate e non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato, ritenuto non dovuto in caso di estinzione sopravvenuta.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma; se validamente proposta, determina l'estinzione del processo di legittimità.
la rinuncia validamente depositata comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'esito estintivo è sopravvenuto e non quando il gravame sia originariamente inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente formulata ai sensi dell'art. 390 c.p.c., produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: l'accettazione della parte intimata non è necessaria per l'effetto estintivo, ma può assumere rilievo solo ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia sopravvenuta al ricorso, trattandosi di meccanismo sanzionatorio riferito all'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
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