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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30576/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Un consorzio di urbanizzazione otteneva due decreti ingiuntivi nei confronti di due società consorziate per il pagamento di contributi consortili, spese ed oneri di funzionamento determinati da delibere del consiglio di amministrazione e approvati in assemblea. Le società proponevano opposizione eccependo, tra l'altro, la prescrizione del credito; il tribunale accoglieva l'eccezione ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. La corte d'appello, in riforma, riteneva dovute solo alcune somme relative agli interessi di mora, escludendo i conguagli per anni precedenti non sorretti da delibere assembleari. In cassazione il consorzio deduceva violazione dello statuto e degli artt. 2948, n. 4, 2943 e 2944 c.c., sostenendo che: i consorzi di urbanizzazione hanno natura reale e i relativi crediti sarebbero imprescrittibili; la prestazione non avrebbe carattere periodico; le delibere consortili avrebbero comunque interrotto la prescrizione e varrebbero come riconoscimento del debito da parte dei consorziati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che l'obbligo di pagamento degli oneri consortili non è una obbligazione reale né una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; ne consegue che non si applica la prescrizione quinquennale, ma quella ordinaria decennale. Ha però ritenuto inammissibile, perché non colpente la ratio decidendi, la censura sull'efficacia interruttiva delle delibere, dato che la sentenza impugnata aveva comunque considerato tali delibere come fonte delle obbligazioni e aveva riconosciuto loro efficacia interruttiva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per verificare se e in che misura sia maturata la prescrizione decennale sui crediti azionati in monitorio e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica agli oneri consortili, perché questi non hanno natura periodica quando la loro esigibilità dipende di anno in anno da una deliberazione di approvazione del rendiconto.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte non accoglie la censura sul punto perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riconoscimento del diritto da parte del debitore; la censura è ritenuta inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso con riguardo ai presupposti del decreto ingiuntivo e alla sussistenza del credito azionato.

  • artt. 11, 33 e 34 dello Statuto

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'imprescrittibilità o comunque la diversa disciplina degli oneri consortili; la Corte li considera nel quadro dell'obbligazione derivante dall'adesione al consorzio.

Massime di principio

  • Negli oneri dovuti dai partecipanti a un consorzio di urbanizzazione, la fonte dell'obbligo non è la mera qualità di proprietario del bene, ma l'adesione volontaria al regolamento consortile e al contratto che incorpora il vincolo contributivo.
  • La prestazione di pagamento degli oneri consortili non ha carattere periodico ai fini dell'art. 2948, n. 4, c.c. quando l'obbligo sorge di anno in anno da una delibera di approvazione del rendiconto che costituisce il titolo della pretesa.
  • Se il credito non è periodico, non si applica la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., ma la prescrizione ordinaria decennale.
  • La natura volontaria del consorzio esclude l'assimilazione automatica dell'obbligo contributivo a un'obbligazione reale o a una obbligazione propter rem fondata sulla sola proprietà.
  • In tema di prescrizione, una censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non si confronti con l'effettiva ragione decisoria adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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