Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12111/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che confermava la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio, deducendo in particolare: (i) violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto come commesso con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione di un'associazione di tipo mafioso), per la mancanza di indicazioni sui mandanti e l'assenza di elementi che dimostrino la sua partecipazione a contesti di criminalità organizzata; (ii) illogicità e carenza nella motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva e delle esigenze cautelari, contestando l'uso di formule di stile e l'attribuzione di sostentamento dei familiari al soggetto indicato dall'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione la Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non confrontarsi con il contenuto dell'ordinanza impugnata, la quale aveva operato nel perimetro fissato dall'annullamento in precedenza pronunciato e aveva fornito articolata motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "agevolazione di un sodalizio mafioso" richiamando, tra l'altro, risultanze dell'inchiesta denominata "Malefix", conversazioni intercettate e indicatori di conflittualità tra schieramenti nel quartiere di Archi. La Corte ha ritenuto che non fosse richiesto che l'associazione da agevolare fosse distinta da altre e che la prova dell'esistenza di un contesto associativo mafioso fosse pacificamente acquisita nel caso di specie. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva considerato la gravità delle modalità esecutive del tentato omicidio, la personalità dell'indagato e i suoi collegamenti con ambienti mafiosi e aveva fatto corretta applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari non smentita dalla difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante soggettiva dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso sulla base del contesto investigativo che attesta l'esistenza e l'operatività di un'associazione di matrice mafiosa; non è necessaria che l'associazione da agevolare sia distinta e autonoma rispetto ad altre, purché emerga che il contributo sia fornito in un contesto associativo mafioso e finalizzato al predominio territoriale.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'associazione di tipo mafioso quale quadro normativo entro cui valutare la finalità agevolativa del reato; la giurisprudenza ricorda che è indispensabile l'esistenza reale (non meramente supposta) dell'associazione, circostanza ritenuta accertata nelle risultanze citate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo, a carico del ricorrente cassazionista, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 in applicazione di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa non è sempre necessario identificare i mandanti: è sufficiente dimostrare, con indizi concreti, che il fatto si inscrive in un quadro di relazioni e conflittualità tipiche della “matrice mafiosa” e che l'azione concorra a favorire l'attività dell'associazione.
  • Le risultanze investigative indirette (intercettazioni, esiti di inchieste collegate, ruoli familiari e comportamenti degli indagati o dei contigui) possono integrare indizi rilevanti per qualificare il contesto mafioso, purché la ricostruzione sia razionale e motivata, non basata su mere suggestioni.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari la gravità del fatto, le modalità esecutive e la personalità dell'indagato (compresi i collegamenti con ambienti mafiosi e il sostegno a familiari) sono elementi chiave che, insieme alla presunzione relativa di pericolo di recidiva, possono giustificare la custodia in carcere se la difesa non produce elementi contrari idonei e valutabili.
  • La difesa in casi simili dovrebbe puntare a mostrare lacune logiche e probatorie nella concatenazione tra fatto e finalità mafiosa (es. assenza di legami certi con l'associazione, alternative plausibili, smentita delle fonti indiziarie) e proporre elementi concreti per superare la presunzione di esigenze cautelari (es. prova della non coinvolgimento effettivo, testimonianze, alibi, documentazione sulla mancanza di sostegno da parte di soggetti collegati).
  • In sede di cassazione un motivo generico che non confronti punto per punto la motivazione impugnata è rischioso: occorre specificità e criticà dei profili logici e giuridici contestati, con chiara indicazione delle omissioni o contraddizioni nell'iter motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.