Cassazione Civile, Ordinanza n. 06849/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001, fondato sul metodo sintetico e sulla rilevazione di acquisti immobiliari compiuti negli anni 2001-2005 in Roma e in Sardegna. In primo e secondo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridimensionata, ma la Commissione tributaria regionale aveva comunque rigettato sia l'appello principale della contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato già valutato dalla CTP un pagamento effettuato dalla madre; (2) violazione degli artt. 132 e 359 c.p.c., ma con censure in realtà riferite all'omesso esame di documenti e motivi di appello; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancato esame del motivo di appello relativo alle spese; (4) nullità della sentenza per contraddittorietà o inidoneità della motivazione; (5) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato documentazione relativa alla provenienza, dai genitori, delle somme impiegate per alcuni acquisti immobiliari e per il pagamento di una somma di euro 80.000,00.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che i motivi erano esposti in modo unitario e confuso, senza una chiara separazione. Nel merito dell'ammissibilità, ha ritenuto il primo motivo riferito a un fatto non presente nella sentenza impugnata; il secondo motivo aspecifico e confuso tra vizi diversi; il terzo motivo formulato come violazione dell'art. 91 c.p.c. ma in realtà attinente a omessa pronuncia, quindi riconducibile all'art. 112 c.p.c.; il quarto e quinto motivo inammissibili perché diretti a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie, nonché un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia non si è costituita nel merito, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
regola l'accertamento sintetico del reddito; la Corte non ne esamina il merito perché il relativo motivo è dichiarato inammissibile per difformità tra censura e contenuto della sentenza impugnata.
il richiamo è stato ritenuto improprio perché la censura formulata non riguardava davvero la struttura o la motivazione della sentenza, ma asseriti omessi esami di documenti e motivi di appello.
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 132 c.p.c., senza però una corretta individuazione del vizio processuale dedotto.
la censura è stata considerata mal prospettata, poiché l'effettiva doglianza era di omessa pronuncia su un motivo di appello e non di violazione del principio di soccombenza.
richiamato dalla Corte per qualificare correttamente la doglianza relativa all'omesso esame di un motivo di appello, come vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte evidenzia che taluni motivi, pur formalmente qualificati come violazione di legge, in realtà miravano a contestare l'accertamento di fatto o l'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro corretto per il vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza, ma la ricorrente lo ha talvolta evocato in modo non coerente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte precisa che il motivo di ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; inoltre il vizio motivazionale è ormai circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle entrate ai soli fini della partecipazione all'udienza.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per il procedimento camerale dinanzi alla sezione semplice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la reale ratio della sentenza impugnata o che attribuisca al giudice di merito un'affermazione non rinvenibile nella decisione.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove: tali censure restano estranee al perimetro del ricorso per cassazione.
- L'omesso esame di un motivo di appello integra, in linea di principio, un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non una generica violazione dell'art. 91 c.p.c. o un vizio motivazionale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente di censurare la 'contraddittorietà' o 'inidoneità' della motivazione secondo il vecchio paradigma, ma richiede l'allegazione dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In materia di accertamento sintetico, la contestazione circa la provenienza delle somme o la giustificazione degli incrementi patrimoniali deve essere dedotta e provata nei modi corretti nel merito; in cassazione non è consentito trasformare la controversia in un riesame delle risultanze istruttorie.
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