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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17442/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata con cui più comproprietari di un immobile promisero di venderlo a due promissari acquirenti. Uno dei comproprietari, rimasto estraneo all'atto, agì per far dichiarare la nullità della promessa di vendita; gli acquirenti si costituirono proponendo in via riconvenzionale l'adempimento ex art. 2932 c.c. e poi, in precisazione delle conclusioni, la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni per le spese sostenute per l'avvio di lavori di adattamento dell'immobile. Il tribunale rigettò la nullità, qualificò il contratto come promessa di vendita di cosa futura, accertò l'inadempimento dei promittenti venditori e condannò questi ultimi al pagamento del doppio della caparra a titolo di penale, oltre al risarcimento del danno. In appello fu riformata la decisione sul punto della caparra, ritenendo incompatibile, nel quadro della domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, la richiesta di restituzione del doppio della caparra. Con il ricorso per cassazione i promissari acquirenti hanno denunciato l'erronea applicazione degli artt. 1223 c.c. e 1385 c.c., commi 2 e 3, lamentando che, pur avendo chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, la corte territoriale avrebbe dovuto includere nella liquidazione anche l'importo corrispondente alla caparra confirmatoria versata, e quindi riconoscerne la restituzione nella misura del versato. È stata altresì dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo, censura che è rimasta assorbita. Il resistente ha proposto ricorso incidentale sul regolamento delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo profilo del motivo principale, chiarendo che, quando la parte non inadempiente sceglie la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento del danno, non può cumulare a tale domanda la pretesa di ottenere il doppio della caparra confirmatoria; tuttavia conserva il diritto alla restituzione della caparra effettivamente versata, in quanto la risoluzione fa venir meno la funzione di liquidazione forfettaria propria della caparra. È stata quindi cassata la sentenza d'appello in relazione al motivo accolto e disposto rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti la seconda censura del ricorso principale e il ricorso incidentale sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    In presenza di caparra confirmatoria, la parte adempiente può scegliere tra recesso con ritenzione della caparra o richiesta del doppio, oppure risoluzione giudiziale con risarcimento del danno; i rimedi sono alternativi e non cumulabili. Se viene scelta la risoluzione, resta però dovuta la restituzione della caparra versata, non il doppio.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento conseguente alla risoluzione va provato secondo il criterio del danno emergente e del lucro cessante, nei limiti della conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione giudiziale del contratto costituisce il rimedio alternativo che consente, in luogo del recesso con caparra, di ottenere anche il risarcimento del danno.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione presuppone un inadempimento non di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato solo per la domanda originaria di esecuzione in forma specifica del preliminare, poi sostituita dalla domanda di risoluzione e risarcimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la seconda è stata dichiarata assorbita.

Massime di principio

  • La caparra confirmatoria ha funzione di preventiva e convenzionale liquidazione del danno solo se la parte non inadempiente esercita il recesso; se invece viene domandata la risoluzione giudiziale del contratto, la caparra perde tale funzione e opera il regime restitutorio conseguente allo scioglimento del vincolo.
  • I rimedi previsti dall'art. 1385 c.c. sono alternativi: non è consentito cumulare la domanda di risoluzione con il preteso pagamento del doppio della caparra, ma è consentito chiedere la restituzione della caparra versata insieme al risarcimento del maggior danno eventualmente provato.
  • Quando il giudice di merito respinge la restituzione della caparra sul presupposto dell'incompatibilità con la domanda risolutoria, incorre in errore di diritto, poiché la restituzione della caparra versata costituisce effetto restitutorio della risoluzione e non una duplicazione del risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaNullità

Testo integrale

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