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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11134/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per ricettazione relativa a oltre 490 orologi contraffatti. La difesa ha dedotto: 1) vizio della motivazione per non aver riconosciuto la circostanza attenuante (ipotesi attenuata) ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p.; 2) vizio della motivazione per non aver applicato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; 3) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della riduzione della pena fino al minimo edittale. Il ricorso è stato valutato alla luce degli atti, delle pregresse condanne e della rilevanza numerica e commerciale degli oggetti sequestrati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha escluso la tenuità del fatto in considerazione del numero (oltre 490 orologi), della qualità della contraffazione e della concreta commerciabilità, elementi che indicano un valore complessivo non esiguo. Ha inoltre condiviso la valutazione sui precedenti specifici dell'imputato come indici di abitualità, rilevando l'assenza di documentazione specifica (certificato penale) a corredo dell'impugnazione che rendesse la censura specifica e valutabile. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo alla riduzione della pena, avendo la Corte d'appello motivato adeguatamente il diniego e avendo già concesso le attenuanti generiche con pena base prossima al minimo. Per l'inammissibilità del ricorso è stato disposto il pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse nell'ipotesi attenuata per la tenuità, considerato il numero degli oggetti, la qualità della contraffazione e la concreta commerciabilità che determinano un valore non esiguo.

  • art. 131-bis, c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata perché la valutazione territoriale ha riscontrato elementi (quantità, valore commerciale, precedenti) che escludono la tenuità; inoltre la corte ha valutato sia condotte anteriori sia successive come indici di abitualità.

  • art. 616, c.p.p.

    Sulla base dei profili di colpa nella proposizione del ricorso e della sua inammissibilità manifestamente infondata, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma equa (euro 3.000) alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La 'tenuità del fatto' non si riconosce quando la quantità degli oggetti, la qualità della contraffazione e la concreta commerciabilità producono un valore complessivo non esiguo.
  • Precedenti specifici per reati analoghi costituiscono forte indizio di abitualità e ostano al riconoscimento della causa di non punibilità o di attenuanti per tenuità.
  • Per contestare efficacemente la valutazione dei precedenti in sede di impugnazione occorre proposizione specifica e documentazione (es. certificato del casellario), altrimenti la censura può essere ritenuta inammissibile per mancata specificità.
  • Le corti di merito devono motivare il rifiuto di attenuanti o riduzioni, ma se la pena base è prossima al minimo edittale e sono già state concesse attenuanti generiche, non è sempre necessaria una motivazione dettagliata sulla misura finale della pena.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis richiede un bilanciamento fattuale concreto: elementi negativi (quantità, valore, abitualità) possono escludere la non punibilità anche se singoli valori unitari fossero modesti.
  • In Cassazione i motivi generici o privi di specificità e documentazione probatoria sono frequentemente dichiarati inammissibili; l'assistenza difensiva deve quindi essere puntuale nella produzione degli elementi probatori.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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