Cassazione Penale, Sentenza n. 34853/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla mancata riqualificazione del fatto in ricettazione. Sosteneva che la Corte territoriale aveva ritenuto il reato di riciclaggio solo in ragione del fatto che CIURARU era entrato in possesso di un'autovettura di provenienza furtiva con targhe sostituite, senza fornire prove idonee e senza valutare l'ipotesi alternativa della ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. I giudici di legittimità hanno ritenuto insufficiente la motivazione della Corte territoriale: il mero possesso di un bene di illecita provenienza con targhe sostituite non dimostra di per sé il reato di riciclaggio; è necessario un "quid pluris" che indichi un contributo dell'imputato all'operazione di occultamento (es. concorso nella sostituzione delle targhe). In mancanza di elementi ulteriori la fattispecie dovrebbe essere eventualmente riqualificata in ricettazione e rideterminato il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
La Corte interpreta la norma nel senso che per integrare il reato di riciclaggio non è sufficiente il semplice possesso di un bene di illecita provenienza con elementi che ne ostacolano l'identificazione; è necessario un "quid pluris" idoneo a dimostrare che la condotta sia riconducibile all'imputato (almeno nella forma del concorso) nell'operazione di occultamento.
art. 533 c.p.p. (criterio della prova oltre ogni ragionevole dubbio)
La Corte richiama il principio che, specie nei casi di prova indiziaria, la motivazione deve mostrare in modo convincente e unitario come gli indizi superino il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la motivazione apodittica o basata su indizi sopravvalutati è insufficiente.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020 (Morelli, Rv. 279703-01)
Riferimento al principio consolidato che il semplice possesso di beni di illecita provenienza non basta a integrare il reato di riciclaggio senza elementi aggiuntivi che colleghino l'imputato all'operazione di occultamento.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 14873 del 21/02/2023 (Polo)
Ulteriore conferma del principio secondo cui occorre valutare la sussistenza di elementi diversi dal mero possesso per ritenere integrato il reato di riciclaggio.
Massime di principio
- Il mero possesso di un bene di provenienza illecita, anche se con segni di alterazione (es. targhe sostituite), non è di per sé sufficiente per la condanna per riciclaggio; serve un elemento aggiuntivo che colleghi l'imputato all'operazione di occultamento o di dissimulazione della provenienza illecita.
- Se la prova è essenzialmente indiziaria, la motivazione deve spiegare in modo unitario e convincente come gli indizi superino il requisito dell'oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.). Motivazioni apodittiche o basate su indizi sopravvalutati possono determinare l'annullamento con rinvio.
- In assenza di elementi ulteriori rispetto al mero possesso, il giudice del rinvio deve valutare se la fattispecie vada riqualificata nella meno grave ipotesi di ricettazione e, in caso affermativo, rideterminare il trattamento sanzionatorio.
- Il giudice d'appello, quando fonda una condanna su circostanze fattuali complesse, deve considerare e confutare specificamente le deduzioni critiche della difesa e indicare perché le ipotesi alternative non reggono.
- La Corte di rinvio ha ampia discrezionalità: può confermare la decisione impugnata solo se, riesaminando il compendio probatorio, ritiene che sussistano effettivamente gli elementi richiesti per il reato di riciclaggio.
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