Cassazione Civile, Ordinanza n. 17832/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e della rinuncia al ricorso incidentale condizionato, entrambe accettate dalle controparti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza provvedere sulle spese, richiamando gli artt. 390 e 391 c.p.c. sulla forma della rinuncia e sugli effetti dell'adesione delle altre parti.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma che la controparte sosteneva di aver anticipato per ottenere la cancellazione di un'ipoteca gravante su un immobile acquistato dalla società, con impegno di restituzione. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto, ritenendo non provata la restituzione pattuita. In appello la controparte aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale aveva qualificato il rapporto come mutuo ex art. 1813 c.c. e aveva rigettato l'opposizione. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione entrambe le parti avevano depositato atto di rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale condizionato, con reciproca accettazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale a tal fine; gli adempimenti di comunicazione/notifica servono ad acquisire l'adesione delle controparti.
In caso di adesione delle altre parti o dei loro difensori muniti di mandato speciale, non viene pronunciata la condanna alle spese.
La corte d'appello aveva qualificato il rapporto tra le parti come mutuo, cioè come consegna di denaro con obbligo di restituzione di altrettanta somma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente formulata e accettata dalle altre parti, determina l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso richiede la forma prevista dall'art. 390 c.p.c.; l'adesione della controparte rileva soprattutto per evitare la condanna alle spese del rinunciante.
- Quando tutte le parti aderiscano alle rinunce ai rispettivi ricorsi, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese.
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