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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16387/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso sia l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sia la possibilità di utilizzare il ricorso per introdurre documenti nuovi o per far valere un preteso documento decisivo successivamente rinvenuto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Nel giudizio originario, alcuni soggetti chiedevano di accertare l’efficacia di giudicato di una precedente sentenza del Tribunale che aveva escluso l’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di immobili siti in Augusta. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello riformava la decisione ritenendo che non vi fosse giudicato ostativo, poiché la sentenza favorevole all’usucapione era stata cassata con rinvio. Gli eredi del soggetto che rivendicava l’usucapione proponevano quindi ricorso per cassazione, respinto con sentenza n. 31071/2024. Con il successivo ricorso per revocazione essi deducevano, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che la Corte di cassazione avrebbe omesso di valutare due elementi: la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 751/2022, asseritamente passata in giudicato, e un testamento olografo del de cuius che avrebbe istituito eredi solo due figli, con esclusione delle controparti. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché: la pretesa definitività della sentenza del 2022 non era provata nel giudizio presupposto con la necessaria certificazione di passaggio in giudicato; l’errore revocatorio non può riguardare valutazioni o interpretazioni, ma solo un errore di percezione immediatamente rilevabile; il testamento non era ritualmente indicato, trascritto o dimostrato come prodotto negli atti del giudizio di cassazione, ed era comunque un documento nuovo non producibile per sostenere il merito della pretesa. La Corte ha inoltre osservato che, ove si volesse prospettare il rinvenimento successivo di un documento decisivo, sarebbe stato evocato un diverso motivo di revocazione, peraltro non esperibile qui perché la sentenza impugnata non aveva deciso la causa nel merito.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un’erronea percezione dei fatti risultante in modo evidente dagli atti, non per contestare valutazioni o interpretazioni della Corte.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    Il rinvenimento successivo di un documento decisivo integra un diverso motivo di revocazione, ma non è qui esperibile perché il provvedimento impugnato non ha deciso la causa nel merito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa entro i limiti rigorosi previsti per i motivi di revocazione e non può essere usata per contestare l’autosufficienza o la valutazione del ricorso quando non vi sia un errore di fatto ictu oculi rilevabile.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione la produzione di documenti nuovi è consentita solo se relativi alla nullità della sentenza, all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, o ad atti successivi rilevanti nei limiti di legge; non è consentita per provare il merito della pretesa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione e trascrizione degli atti/documenti rilevanti; la mancanza impedisce il controllo di legittimità.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza deve risultare dalla certificazione di cancelleria, necessaria per provare con certezza la definitività della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta, ove dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di percezione dei fatti, non un dissenso sulla valutazione giuridica o sulla lettura critica degli atti compiuta dalla Corte di cassazione.
  • Per dedurre il giudicato esterno occorre provarne con certezza la formazione mediante la sentenza munita della certificazione di passaggio in giudicato; la mera allegazione o la non contestazione non bastano, salvo espresso riconoscimento della controparte.
  • Nel giudizio di cassazione la produzione documentale è eccezionalmente ammessa solo nei casi previsti dalla legge; non può essere usata per introdurre documenti nuovi attinenti al merito della pretesa.
  • Il ricorso per revocazione non può essere impiegato per superare carenze di autosufficienza del ricorso originario, salvo che l’errore sia immediatamente e incontrovertibilmente percepibile dalla sola lettura degli atti.
  • Il motivo di revocazione deve essere specifico, decisivo e riferito agli atti interni del giudizio di legittimità; se il documento non è trascritto o non è indicata la sua collocazione processuale, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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